Sì ai contributi previdenziali per l’attività non tipica ma connessa

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L’ingegnere, nonostante la Legge n. 143/49 relativa all’approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti non contempli espressamente l’attività di amministratore di società tra le attività tipiche di dette professioni, deve comunque pagare i contributi alla Cassa di previdenza, Inarcassa, anche sui redditi che derivano da tale attività se la stessa è riferita ad una società che si occupi di edilizia; ed infatti, l'esclusione dell'obbligo contributivo è ammessa solamente qualora non sia ravvisabile, in concreto, “una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991”.

E’ quanto sottolineato dai giudici della Sezione lavoro della Cassazione nel testo della sentenza n. 5827 depositata l’8 marzo 2013.
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