Rottamazione quater, ruoli esclusi dal divieto di compensazione
Pubblicato il 29 febbraio 2024
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 54 del 28 febbraio 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla relazione tra la rottamazione quater e il divieto di compensazione in presenza di debiti scaduti maggiori di 1.500 euro di cui all’articolo 31 del Decreto legge n. 78/2010.
Tale specificazione arriva nella stessa giornata della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto cosiddetto "Milleproroghe", che – tra le altre cose – ha riaperto i termini di pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata, consentendo di saldarle entro il 15 marzo 2024 e di arrivare al giorno 20 marzo 2024, nel caso in cui si sommano i cinque giorni di tolleranza.
Per un approfondimenti delle novità di fisco e lavoro rientrate nel testo ufficiale del Milleproroghe 2024 si invita a leggere anche i post: “Ufficiale il Milleproroghe 2024. Termini fiscali differiti” e “Milleproroghe in GU, contratti a termine, lavoro sportivo, bonus psicologico”.
Rottamazione quater e utilizzo in compensazione dei crediti erariali
Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che, avendo aderito alla 'ottamazione quater, di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e avendo indicato nella dichiarazione di definizione agevolata alcuni carichi scaduti, chiedeva se poteva utilizzarli in compensazione nel modello F24 relativo ai crediti d’imposta spettanti.
L’istante evidenzia come prima di aderire alla citata procedura di definizione dei debiti erariali, l'utilizzo in compensazione dei crediti erariali fosse vietato ai sensi dell’articolo 31 del Decreto legge n. 78/2010, secondo cui è inibita la compensazione dei crediti d’imposta in presenza di morosità maggiori di 1.500 euro.
Evidenziato, però, come per effetto dell'adesione alla Rottamazione quater, i relativi debiti erariali non risultano “più tra i ruoli da saldare bensì tra quelli saldati", il contribuente chiedeva se fosse possibile considerare i ruoli oggetto di rateizzazione per effetto dell’adesione alla Rottamazione quater come sospesi e, di conseguenza, avere accesso alla compensazione.
La tesi dell’istante è che risulta possibile considerare la rateazione della rottamazione quater alla stregua di una sospensione dei ruoli, rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Rottamazione quater, i ruoli sospesi non entrano nel divieto di compensazione
Nella risposta n, 54/E/2024, l’Amministrazione finanziaria passa in rassegna la normativa che regola le due fattispecie in esame.
In primo luogo, riguardo alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, si ricorda che questa è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Il suddetto divieto di compensazione – secondo quanto precisato nella circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 – non opera, tra le altre cose, anche in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione ed è, inoltre, necessario un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto.
In altri termini, si legge nel documento di prassi, per “quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell'iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l'autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione”.
Con riferimento all’istituto della rottamazione quater, invece, si ricorda come il legislatore abbia previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
NOTA BENE: In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata oppure di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Dalle suddette considerazioni emerge che i debiti erariali rientrati nel piano della rottamazione non risultano più tra i ruoli da saldare, ma tra quelli già saldati.
Inoltre, dato che a seguito della presentazione della domanda di rottamazione, il debitore è considerato adempiente, sebbene in via “momentanea” dato che la rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme e non con la presentazione della domanda, né con il pagamento della prima rata, l’Agenzia ritiene che l’adesione alla rottamazione quater non determini alcuna sospensione generalizzata delle attività di recupero forzato.
Considerati tali elementi, conclude la risposta agenziale che i ruoli inclusi nella definizione agevolata non si conteggiano ai fini del superamento della soglia dei 1.500 euro di carichi iscritti a ruolo che fanno scattare per il contribuente il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.
Pertanto, la presenza di ruoli inclusi nella rottamazione non preclude in alcun modo la facoltà di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24.
Ciò, ovviamente, vale solo per le partite rottamate e fino a che la sanatoria resta vigente; concorrono, invece, al suddetto limite dei 1.500 euro, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti e non oggetto della definizione.
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