Milleproroghe in GU: contratti a termine, lavoro sportivo, bonus psicologo

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Milleproroghe in GU: contratti a termine, lavoro sportivo, bonus psicologo

In vigore, dal 29 febbraio 2024, la conversione in legge del decreto Milleproroghe (decreto legge n. 215 del 30 dicembre 2023), approvata in via definitiva il 21 febbraio 2024.

La legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024.

Vediamo quali sono le novità apportate sul lavoro con particolare riferimento alla disciplina dei contratti a termine, del lavoro sportivo e del bonus psicologo.

Contratti a termine: più tempo per le causali individuate nei CCNL

Come avevamo anticipato nel precedente articolo “Contratto a termine: più tempo per le causali di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, il comma 4-bis aggiunto in sede referente all’articolo 18 del decreto Milleproroghe modifica la norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato concernente le causali di ammissibilità della durata dei contratti superiore a 12  mesi fino a 24 mesi.

Nella formulazione previgente del decreto Lavoro, la causale in oggetto è data da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate tra datore di lavoro e dipendente entro il 30 aprile 2024; con la novella introdotta dalla conversione in legge, tale termine slitta al 31 dicembre 2024.

Dunque, in assenza della contrattazione collettiva, il datore di lavoro che fino al 31 dicembre 2024 vorrà stipulare, prorogare o rinnovare un contratto di lavoro a termine di durata complessiva superiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi potrà farlo portando a giustificazione specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

La proroga è giustificata con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei 24 mesi.

Lavoro sportivo, le novità

Comunicazioni obbligatorie

Il comma 2-bis dell’art. 14 estende dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 il termine entro cui possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione le comunicazioni al centro per l'impiego e all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per il periodo luglio-dicembre 2023 relativamente ai direttori di gara.

Fondo pensioni

Nel prevedere l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per tutti i lavoratori sportivi subordinati dal 1° luglio 2023, l’art. 35 co. 3 del decreto legislativo n. 36/2021 consentiva alle sole figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di optare, entro lo scorso 31 dicembre 2023, per il mantenimento dell’iscrizione e versamento della relativa contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo a condizione di risultare già iscritti alla data del 1° luglio 2023.

La legge 23 febbraio 2024, n. 18 (comma 2 ter dell'articolo 14) consente di differire al 30 giugno 2024 la possibilità di scelta per il mantenimento dell’iscrizione allo spettacolo, fermo restando il rispetto del requisito di risultare iscritti a tale fondo al 30 giugno 2023.

Premi

Il comma 2-quater dell'articolo 14 esclude poi dalla ritenute alla fonte del 20% i premi corrisposti agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell'ammontare complessivo di 300 euro (superati i quali, in maniera del tutto similare alle regole vigenti sui fringe benefits, il premio è assoggettato alla ritenuta prevista dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

NOTA BENE: Per fruire dell’agevolazione l’atleta deve rilasciare alla ASD/SSD un’autocertificazione del mancato superamento, con il pagamento del premio, della soglia di 300 euro di somme percepite senza applicazione delle ritenute alla fonte.

Bonus psicologo

Disposto anche per il 2024 l’incremento di cinque milioni delle risorse previste per il bonus psicologo

Il bonus consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati entro 270 giorni dall’autorizzazione dello stesso tramite accoglimento della domanda.

Tale contributo è parametrato alle seguenti fasce ISEE:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: fino a 50 euro per ogni seduta, a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Assunzione disabili

I commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 18 modificano la disciplina transitoria introdotta dall’articolo 28 del decreto Lavoro che prevede un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

La novella sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale le assunzioni possono essere o essere state effettuate, fissandolo al 1° agosto 2020 anziché al 1° agosto 2022 e differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate le assunzioni; tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.

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