Rottamazione-quater su misura con ContiTu
Pubblicato il 26 giugno 2025
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Nel caso in cui vi sia stata la riammissione alla definizione agevolata (rottamazione-quater), è importante sapere che non è obbligatorio saldare l’intero importo indicato nella comunicazione ricevuta. Il contribuente ha infatti la possibilità di scegliere liberamente quali cartelle o avvisi intende effettivamente pagare.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione il servizio "ContiTu", che consente di personalizzare il piano di pagamento. Attraverso questo strumento, è possibile selezionare soltanto le posizioni che si desidera definire e ottenere così dei nuovi moduli di pagamento riferiti esclusivamente a queste.
Lo si legge nelle FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione, aggiornate al 25 giugno 2025.
ContiTu: come funziona il servizio
Il servizio ContiTu permette di ricalcolare e personalizzare l’importo complessivo dovuto nel piano di riammissione alla Definizione agevolata, consentendo di richiedere nuovi bollettini di pagamento con importi aggiornati, suddivisi secondo il numero di rate scelto al momento dell’adesione.
Per utilizzare il servizio è sufficiente fornire alcuni dati essenziali:
- il codice fiscale dell’intestatario della comunicazione ricevuta,
- il numero e la data del documento,
- un indirizzo e-mail per ricevere la conferma della richiesta,
- l’elenco dei debiti (identificati tramite il progressivo riportato nel riepilogo della comunicazione) che si intende saldare in forma agevolata.
Dopo aver inviato la richiesta e completato la procedura, si riceverà via e-mail il nuovo piano di pagamento insieme a tutti i moduli necessari per versare le rate.
ATTENZIONE: Per le posizioni debitorie indicate nella comunicazione ma non incluse nella rimodulazione, la richiesta di riammissione non avrà alcun effetto. In questi casi, l’Agente della riscossione, come previsto dalla normativa vigente, potrà riprendere le azioni di recupero.
Conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento
E’ doveroso sottolineare che se una rata, oppure l’unico versamento previsto, non viene pagata oppure viene corrisposta in modo parziale o con più di cinque giorni di ritardo, la definizione agevolata perde la sua validità.
In tal caso, le somme eventualmente già versate non saranno restituite, ma verranno conteggiate semplicemente come anticipo sul totale del debito ancora da saldare.
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