Rottamazione delle liti: perfezionata se il diniego è tardivo

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Rottamazione delle liti: perfezionata se il diniego è tardivo

La notifica al contribuente del diniego all'istanza di definizione agevolata ex art. 6 Dl n. 119/2018 è avvenuta tardivamente? La rottamazione della controversia tributaria si intende perfezionata con conseguente estinzione del procedimento.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 19084 del 14 giugno 2022 con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio instaurato da due società - la seconda delle quali in liquidazione e socia della prima con una partecipazione del 27,97% - al fine di opporsi agli avvisi di accertamento che le avevano raggiunte e con cui erano stati contestati dei maggiori redditi.

Le contribuenti, nel corso della causa tributaria, avevano presentato istanza di rottamazione delle liti, depositando attestazione di pagamento dell'importo dovuto.

Rispetto, tuttavia, alla richiesta della società in liquidazione, l'Agenzia delle entrate aveva opposto provvedimento di diniego, la cui notifica era avvenuta in data successiva al termine del 31 luglio 2020, termine scaduto il quale la definizione avrebbe dovuto ritenersi validamente perfezionata.

Definizione agevolata se il diniego del Fisco giunge oltre il termine

Sul punto, la Suprema corte ha evidenziato come l'art. 6, comma 12, del decreto richiamato stabilisca: "l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia".

E secondo il Collegio - come peraltro già puntualizzato dalla recente giurisprudenza - la mancata notifica, entro detto termine, del provvedimento ostativo alla definizione comporta il tacito accoglimento dell'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti.

In questo senso - si legge nella decisione - militano:

  • la doverosa considerazione del fatto che, nell'ambito del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. si iscrive, a pieno titolo, anche il principio di doverosità dell'azione amministrativa, che impone alla Pa di esercitare il potere attribuitole dalla legge entro un termine ragionevole;
  • la necessaria considerazione del potere pubblico in funzione della cura degli interessi della collettività, come evincibile dagli artt. 6 e 7 CEDU e dagli artt. 41, 42,47 e 52 della Carta di Nizza, che sottopongono il procedimento ai principi di doverosità, trasparenza, consensualità, responsabilità, comparazione, sindacabilità del potere pubblico, in termini che, fra l'altro, impongono all'amministrazione un dovere di agire entro un tempo ragionevole.

Nel caso esaminato, dunque, doveva ritenersi che il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del provvedimento di diniego avesse comportato l'integrazione della fattispecie estintiva di cui all'art. 6 anche nei confronti della seconda contribuente.

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