Rottamabile la lite su cartella esattoriale impugnata dal cessionario

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Rottamabile la lite su cartella esattoriale impugnata dal cessionario

La cartella esattoriale è il primo atto con il quale il cessionario viene portato a conoscenza della pretesa fiscale azionata nei suoi confronti per debiti tributari del cedente? Legittima la domanda di definizione agevolata della lite.

Così la Quinta sezione civile della Cassazione nel testo della sentenza n. 25486 del 30 agosto 2022, dopo aver puntualizzato che, in tema di cessione d'azienda, il cessionario risponde per le obbligazioni fiscali sorte in capo al cedente nei limiti dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997.

In tale contesto, la cartella con la quale il Fisco chiede il pagamento dei debiti del cedente e che costituisca il primo atto con il quale il cessionario viene a sapere della pretesa fiscale azionata nei suoi confronti, riveste natura di atto impositivo.

Di conseguenza, lo stesso cessionario, in pendenza del procedimento di impugnazione della cartella di pagamento, è legittimato a domandare la rottamazione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018.

Cessione d'azienda, definizione agevolata del cessionario

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha accolto il ricorso di una società contribuente, parte cessionaria di un'operazione di cessione d'azienda, contro il diniego ad essa opposto dall'Amministrazione finanziaria alla domanda di definizione agevolata della lite tributaria promossa in opposizione a cartella di pagamento emessa su debiti della società cedente.

L'Agenzia delle entrate aveva rigettato la domanda di condono ritenendo che la richiedente non avesse titolo in relazione alla controversia in esame. A suo dire, infatti, l'oggetto del giudizio non era un atto impositivo bensì cartella di pagamento qualificabile come atto di esecuzione.

Di rilievo, per il Fisco, il fatto che l'accertamento a carico del cedente era stato notificato alla cessionaria e non era stato impugnato, con la conseguenza che la cartella in esame andava considerata come atto di mera riscossione.

La ricorrente si era opposta a tali conclusioni, sull'assunto che l'atto oggetto di causa era l'unico che risultava emesso nei propri confronti: ne discendeva la titolarità del diritto di accedere alla rottamazione della lite.

Argomentazione ritenuta corretta dalla Cassazione, secondo la quale la motivazione del provvedimento di diniego del Fisco era da ritenere non conforme a diritto.

L'Ufficio finanziario aveva errato nell'escludere la pendenza tra le parti di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata: nel giudizio in esame, infatti, l'oggetto del contendere era una cartella di pagamento, relativa alla responsabilità sussidiaria della società cessionaria di azienda in conseguenza di un debito tributario ascritto alla cedente e non onorato, mediante la quale la prima società era stata messa a conoscenza, per la prima volta, della pretesa avanzata nei propri confronti.

Appariva integrata, ciò posto, una condizione giuridica analoga a quelle propria delle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, aventi anche natura di atti impositivi e che non necessitano, per giurisprudenza ormai consolidata, dell'emissione preventiva dell'atto prodromico.

In definitiva, i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato l'estinzione per legge del giudizio, per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del D.L. n. 119/2018, con contestuale cessazione della materia del contendere.

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