Robin tax, l'illeggittimità costituzionale estesa a tutte le cause pendenti

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L'illegittimità costituzionale dell’addizionale Ires per il settore energetico (Robin tax) sancita dalla sentenza n. 10/2015 della Corte Costituzionale non può aver effetto solo per il futuro, ma va estesa anche al passato soprattutto con riferimento ai contenziosi ancora in corso tra Fisco e contribuenti alla data dell'11 febbraio 2015 (pubblicazione della pronuncia in “Gazzetta Ufficiale).

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rimborsare ad un'azienda petrolifera 424 mila euro versati a titolo di addizionale Ires per l'anno d'imposta 2008, più gli interessi legali.

Questa la decisione presa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 254/10 del 14 maggio 2015, con la quale si va oltre la decisione della Consulta che – a detta dei giudici emiliani – presenterebbe delle discordanze tra dispositivo e motivazione per cui, come nel caso in esame, vince il dispositivo dal quale “non risulta un'esplicita ragione per applicare al caso di specie la norma dichiarata illegittima”.

Motivazioni della Consulta

L’applicazione retroattiva della citata declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Pertanto, per i giudici di legittimità, la pronuncia ha solo efficacia pro-futuro, mentre ne viene salvaguardata l'applicazione per quanto riguarda i “rapporti esauriti” e anche per le “controversie pendenti”.

La decisione contraria della Ctp Reggio Emilia

Secondo il collegio emiliano dal disposto della sentenza della Consulta, dove viene espressamente specificato che la pronuncia produce effetti di incostituzionalità dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in “GU”, non sembra possibile desumerne una “riduzione” temporale.

Così come accaduto per molte altre pronunce in cui vi è un esplicito richiamo all'articolo 136 della Costituzione, secondo cui “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale”, sembra pacifico farne discendere l'applicazione anche alle situazioni ancora pendenti. Infatti, nei casi specifici in cui la Consulta aveva voluto attribuire ad un sua pronuncia un portata diversa, aveva adottato nel dispositivo una formula diversa da quella “ordinaria”.

Di qui la decisione della Commissione provinciale di superare l'orientamento della Consulta, accogliendo il ricorso del contribuente e dichiarando indebito il versamento della Robin tax effettuato dalla società nel 2008.

E', comunque, da sottolineare che si tratta solo di una decisione di primo grado. Si dovrà restare in attesa di vedere se vi saranno degli sviluppi opposti nei successivi gradi di giudizio e se ci saranno altre pronunce simili da parte di Commissioni.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Robin tax ko anche per il passato - Stroppa
  • Il Sole 24 Ore, p. 6 - «Robin tax, rimborsare gli arretrati» -  Ambrosi, Parente

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