Riversamento bonus Ricerca e Sviluppo in scadenza

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Riversamento bonus Ricerca e Sviluppo in scadenza

Le imprese che, nel periodo 2015-2019, hanno compensato il bonus ricerca e sviluppo senza possedere i requisiti necessari, possono restituirlo senza incorrere in sanzioni o interessi. La data del 16 dicembre 2024 rappresenta il termine ultimo per effettuare il versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto.

Riversamento volontario del bonus ricerca e sviluppo: modalità e scadenze 

Le aziende che, entro il 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta relativo agli anni 2015-2019, pur non avendone i requisiti, hanno l'opportunità di restituirlo regolarizzando la propria posizione. 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tramite Modello F24, senza possibilità di compensazione, secondo le seguenti modalità: 

  • in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2024; 
  • in tre rate annuali di uguale importo con scadenze 16 dicembre 2024 (prima rata), 16 dicembre 2025 (seconda rata), 16 dicembre 2026 (terza rata).

A partire dal 17 dicembre 2024, sugli importi residui saranno applicati interessi al tasso legale.

ATTENZIONE: Il mancato pagamento di una rata entro i termini previsti comporterà la decadenza dalla procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30%, oltre a interessi del 4% annuo. 

Le imprese che, al 22 ottobre 2021, abbiano ricevuto un atto istruttorio (PVC), un atto di recupero crediti o un altro provvedimento impositivo non ancora definitivo, non potranno accedere alla rateizzazione. 

Dall’importo complessivo saranno sottratte le somme già versate, sia a titolo definitivo sia provvisorio, senza considerare eventuali sanzioni e interessi.

Imprese ammesse alla procedura di riversamento volontario

Si ricorda che l’accesso alla procedura di riversamento volontario è stata disposta per le imprese che, alternativamente, si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • hanno svolto attività non eleggibili, in tutto o in parte, al riconoscimento del credito d’imposta;
  • hanno commesso errori nel calcolo o nell’identificazione delle spese, violando i principi di congruità e pertinenza, oppure nella determinazione della media storica di riferimento rispetto agli investimenti effettuati;
  • dal 2017, hanno applicato la normativa in modo non conforme all’interpretazione autentica stabilita dall’art. 1, comma 72, della Legge 145/2018, secondo cui per il calcolo del credito, nei casi in cui i soggetti commissionari residenti in Italia svolgano attività di ricerca e sviluppo per imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, dello Spazio Economico Europeo o in Stati collaborativi, sono rilevanti solo le spese relative ad attività eseguite direttamente in laboratori o strutture situate in Italia.

Effetti della sanatoria

La sanatoria offre i seguenti benefici: 

- esclusione dall’applicazione di sanzioni tributarie

- esenzione dal pagamento di interessi sul credito restituito; 

- non configurabilità del reato di indebita compensazione (ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000).

Tuttavia, non vi è possibilità di rimborso per eventuali somme già versate, anche se superiori agli importi dovuti. 

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