Rivalutazioni, riserva libera

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Il decreto legge anticrisi (185/08) ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la disciplina sulle rivalutazioni rispetto a quella contenuta nella Finanziaria 2006. L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E di ieri, ha fornito le istruzioni sulle opzioni introdotte dall’articolo 15 del decreto per adeguare i valori degli immobili ai fini civilistici e fiscali. Nel documento di prassi vengono precisate anche le regole per l’adeguamento dei fabbricati strumentali, che vengono fatti rientrare nella categoria degli immobili non ammortizzabili e possono così essere rivalutati autonomamente. In tempo di bilanci e, dunque, di rivalutazione degli immobili che molte imprese stanno effettuando al fine di aumentare il patrimonio aziendale per far fronte ai risultati negativi attesi per l’esercizio in corso, la circolare n. 11/E chiarisce qual’è la sorte della riserva di rivalutazione nel caso in cui la società procede alla rivalutazione solo civilistica, senza cioè il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Secondo l’Agenzia, il maggior valore che si ottiene non si iscrive in una riserva in sospensione d’imposta. Dunque, la riserva si considera costituita da utili e come tale va tassata in caso di distribuzione (come dividendo). Viceversa, il saldo attivo che deriva dalla rivalutazione, costituisce riserva in sospensione d’imposta, ai fini fiscali, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dar rilievo anche ai fini fiscali alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva. In tal caso, il saldo attivo è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva. Si ricorda, inoltre, che la rivalutazione può riguardare solo immobili, e non anche aree fabbricabili e beni merci, posseduti al 31 dicembre 2007 e non ancora iscritti nel bilancio 2008. Tali immobili devono essere stati iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni, sia nel rendiconto 2007 che in quello in fase di chiusura. Precisazioni vengono rilasciate, in merito agli immobili ammortizzabili, per quanto riguarda i fabbricati strumentali per natura e quelli strumentali per destinazione; nessun chiarimento, invece, per gli immobili-impianti, strutture infisse al suolo o accatastate, iscritte distintamente dai fabbricati. Per la rivalutazione dei fabbricati strumentali si seguono le regole dell’ammortamento fiscale. Per quanto riguarda la rivalutazione massima, l’importo iscritto dopo la rivalutazione non può eccedere il valore del bene calcolato o cime valore di mercato o come valore interno in funzionamento. Il criterio deve essere unico per l’intera categoria, con possibilità di fermarsi a un livello intermedio tra il costo storico e il valore massimo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Le riserve con un doppio regime - Liburdi
  • ItaliaOggi, p. 30 - Rientro dei cervelli esente dall’Irap - Bongi

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