Rivalutazioni, limiti ai rimborsi

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Le Entrate (risoluzione n. 236 del 10 giugno 2008): non può richiedersi il rimborso della sostitutiva corrisposta sulla precedente rivalutazione dei terreni, o partecipazioni, se sono già trascorsi oltre 48 mesi dal termine di pagamento. La data entro cui asseverare la perizia e corrispondere l’imposta, pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per i terreni e le qualificate (da prescrizione della legge finanziaria per il 2008), è il prossimo 30 giugno. L’istanza di rimborso va presentata non più tardi dei termini indicati dall’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Nuova rivalutazione terreni, vecchia imposta senza rimborso - Poggiani

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