OIC sulle novità della revoca civilistica della rivalutazione di marchi e avviamenti

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OIC sulle novità della revoca civilistica della rivalutazione di marchi e avviamenti

L’Organismo italiano di contabilità ha reso noto, con comunicato stampa del 28 marzo 2022, che il Consiglio di Gestione ha approvato, nella riunione del 24 marzo 2022, la versione definitiva:

  1. degli emendamenti ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire le modifiche apportate dalla L. 238/2021 (Legge europea 2019-2020) alla disciplina del bilancio;

  2. del documento interpretativo OIC 10, che disciplina gli effetti contabili delle norme in tema di rivalutazione e riallineamento introdotte dall’art. 1 commi 622 ss. della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

  3. degli emendamenti ai principi contabili nazionali che analizzano le specificità che contraddistinguono i bilanci delle società cooperative.

I tre documenti hanno subito lievi modifiche rispetto alle bozze già rese note per tener conto dell’esito delle pubbliche consultazioni, che per i primi due si sono chiuse lo scorso 18 marzo; mentre, gli emendamenti relativi alle società cooperative sono stati rilasciati in bozza il 17 maggio 2021 e sottoposti a consultazione fino al 16 luglio 2021.

Al momento, i documenti sono stati inviati alle Autorità in vista dell’approvazione finale; solo al termine verrà pubblicata la loro versione definitiva.

L’Oic, inoltre, informa che, nel corso della riunione, il CdG ha anche analizzato le principali evoluzioni delle tematiche contabili a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento alle questioni della sostenibilità sulle quali, peraltro, le prerogative dell’OIC sono state recentemente ampliate con il decreto Milleproroghe.

Documento interpretativo OIC 10, novità in materia di rivalutazione e riallineamenti alla luce della conversione del Sostegni-ter

In materia di rivalutazioni e riallineamento, il Consiglio di Gestione dell’OIC ha analizzato le modifiche intervenute:

  • sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali;

  • sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

L’analisi è stata condotta tenendo conto delle novità che sono state apportate dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022 di conversione del Decreto legge Sostegni-ter, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 dello stesso giorno e le cui disposizioni entrano in vigore da oggi, 29 marzo 2022.

Alla luce delle nuove disposizioni previste dalla suddetta Legge di conversione del Dl n. 4/2022, che consentono la revoca “civilistica” delle rivalutazioni in precedenza effettuate, sono state apportate modifiche anche al documento interpretativo n. 10.

In sede di conversione in legge, infatti, sono stati inseriti diversi correttivi al decreto originario, con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 3, che, modificando la Legge di bilancio 2022 offre ai soggetti “che esercitano la facoltà prevista dal comma 624” dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, ovvero ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, la possibilità di revocare anche civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020.

Tale possibilità di revocare ai fini civilistici la rivalutazione di marchi e avviamenti è stata introdotta anche nell’ultima versione della bozza dell’interpretativo n. 10, quella relativa al mese di marzo 2022.

Si tratta della facoltà di eliminare – soprattutto con riguardo alla rivalutazione – i problemi causati dalla revoca esclusivamente ai fini fiscali, che imponevano la gestione del doppio binario contabile/fiscale e l’iscrizione delle imposte differite.

La revoca anche civilistica della rivalutazione, invece, si sostanzia nella eliminazione dal bilancio d’esercizio degli effetti anche contabili della rivalutazione effettuata.

Questo nuovo scenario, introdotto come detto in sede di conversione del Decreto Sostegni ter, vede la rinuncia non solo agli effetti fiscali, ma anche agli effetti civilistici, della rivalutazione effettuata, riportando così la situazione a quella esistente prima della rivalutazione stessa.

Le regole contabili di tale opzione sono ancora da stabilire, ma probabilmente si dovrebbe trattare della scrittura inversa a quella effettuata in sede di rivalutazione.

Infatti, l’eliminazione dei maggiori valori ha come contropartita la riserva di rivalutazione e nel caso quest’ultima fosse già stata utilizzata, si avrebbe come contropartita un’altra riserva del Patrimonio netto.

Il tutto senza determinare alcun impatto sul Conto economico, come avviene nelle altre opzioni già previste dell’affrancamento con sostitutiva maggiorata e dell’affrancamento solo fiscale del maggior valore.

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