Maxi-emendamento Dl Sostegni, rivalutazioni beni d'impresa a fine anno
Pubblicato il 07 maggio 2021
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Nel maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni, approvato ieri dal Senato e che ora passa alla Camera per essere convertito in legge, hanno trovato spazio anche ulteriori modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa.
Si tratta di alcune novità migliorative che riguardano: la possibilità di estendere l’operazione di rivalutazione al prossimo bilancio e la rivalutazione gratuita del settore alberghiero-termale; nessuna modifica, invece, per la disciplina applicabile a chi si avvale della rivalutazione nel bilancio 2020.
Rivalutazione beni d’impresa estesa nel bilancio al 31 dicembre 2021
Nel maxi-emendamento sostitutivo del Ddl, di conversione del DL n. 41/2021, è entrata una modifica che riguarda la rivalutazione generale, disciplinata dall’articolo 110 del DL n. 104/2020 (decreto “Agosto”).
Nello specifico, è stato introdotto un nuovo comma che consente alle imprese di effettuare la rivalutazione anche nel “bilancio dell’esercizio immediatamente successivo” a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110, che:
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per le società con esercizio “solare”, coincide con il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
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per le società che hanno esercizio sfalsato, fa riferimento al bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso nel 2021.
L’adeguamento posticipato potrà essere utilizzato solo per i beni che non sono stati rivalutati nel bilancio precedente: generalmente, in quello chiuso al 31 dicembre 2020.
Inoltre, si dovrà trattare sempre dei beni rivalutabili in base alla normativa originaria, cioè già posseduti e iscritti nelle immobilizzazioni al 31/12/2019, oltre che nel bilancio 2021 in cui si effettuerà la rivalutazione.
La nuova norma prevede, però, anche una limitazione, non essendo ammessa la possibilità di avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando la modesta imposta sostitutiva del 3%.
Di conseguenza, l’impresa che si avvale della nuova possibilità di rivalutare nel bilancio 2021 potrà beneficiare degli effetti di questa rivalutazione solo ai fini civilistici e non fiscali.
Con riferimento al settore alberghiero-termale, è intervenuta una ulteriore modifica alla disciplina generale prevista dall’articolo 6-bis del Dl n. 23/2020 (decreto “Liquidità”).
Viene, ora, previsto che la rivalutazione può riguardare anche gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero o termale, oppure gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Nessuno degli emendamenti approvati ha riguardato, invece, le modalità di rivalutazione che le imprese stanno effettuando nel bilancio 2020, così come pure il riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti con riguardo a beni materiali, immateriali ed avviamento.
Non hanno trovato spazio tra i correttivi le varie ipotesi di modifica avanzate nelle scorse settimane, con il plauso di molte imprese che, in questi ultimi giorni, hanno approvato i rendiconti anche in sede assembleare, per cui qualsiasi modifica ora venisse apportata, anche solo fiscale, comprometterebbe la correttezza del bilancio già approvato.
Mancato pagamento Irap non versata, recepita la proroga al 30 settembre
Era stato il MEF ad annunciare, con il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021, la proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal Decreto Rilancio (art. 24 del D.L. n. 34/2020).
In particolare, il Ministero rimandava ad una norma di prossima emanazione lo slittamento dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata.
Il maxi-emendamento al Decreto legge n. 41/2021 recepisce ufficialmente la proroga della regolarizzazione dei versamenti Irap: così, i contribuenti che, fino al 30 aprile 2021, non hanno ancora integrato i carenti versamenti per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, oppure per incertezza sul calcolo dei massimali, avranno ora tempo fino al 30 settembre 2021 per procedere.
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