Rivalutazione terreni e partecipazioni in scadenza la sostitutiva

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Rivalutazione terreni e partecipazioni in scadenza la sostitutiva

Scade il 15 novembre il termine entro cui effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva al 16% per optare per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni societarie detenute alla data del 1° gennaio 2023, anticipando, così, la loro tassazione.

NOTA BENE: La possibilità di rivalutare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni societarie detenute al primo gennaio di ciascun anno è da un po’ di tempo riproposta dal legislatore (con esattezza dall’anno 2002), anche se, per quest’anno, presenta un’importante novità.

La novità per il corrente anno è stata fissata dalla Legge n. 197 del 2022 (commi da 107 a 109, dell'articolo unico), cosiddetta Legge di bilancio 2023.

LdB 2023, novità per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

La Legge di Bilancio 2023 ripropone la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% (non più al 14%) da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve essere redatta e giurata entro lo stesso termine del 15 novembre.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni nella circolare n. 16/E del 26 giugno 2023.

Per un approfondimento si suggerisce la lettura del nostro post: "Rideterminazione di partecipazioni e terreni, affrancamento Oicr. Le precisazioni delle Entrate".

In più, la stessa Legge n. 197/2022 ha previsto una novità per l’anno 2023, che consiste nell’introduzione di un nuovo comma all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n.  448, con la possibilità di rideterminazione anche del valore di acquisto delle partecipazioni.

ATTENZIONE: Infatti, per la prima volta è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In tal caso, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessaria una perizia giurata di stima.

Chi può effettuare la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni?

Tale facoltà, che consente di affrancare eventuali plusvalenze latenti su partecipazioni e sui terreni, è riconosciuta a coloro che generano “redditi diversi”, ai sensi degli artt. 44 e 67 del TUIR, in caso di alienazione di terreni, agricoli o edificabili, o partecipazioni societarie.

Pertanto, l’ambito soggettivo della norma è riferita a:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • enti non commerciali;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Sono esclusi, invece, i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.

Apertura rideterminazione valore delle partecipazioni quotate e non quotate

Come detto, una novità per il 2023 è quella che consente ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di effettuare anche una rideterminazione del valore delle partecipazioni, oltre che dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

I commi 108 e 109 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, infatti, recano disposizioni riguardanti proprio le partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, stabilendo, altresì, che “Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.”.

Nello specifico, per quanto riguarda le partecipazioni societarie non quotate, l’agevolazione consiste essenzialmente nel determinare la plusvalenza tassabile assumendo come base di calcolo, invece del costo o valore di acquisto, il valore, alla data del 1° gennaio 2023, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti, all’Albo dei Ragionieri, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda, invece, i titoli e le partecipazioni scambiati su mercati regolamentati, per la determinazione della plusvalenza si può considerare il valore normale definito ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR al posto del costo o del valore di acquisto.

Il valore normale dovrà essere determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione con riferimento al mese di dicembre 2022. Procedendo in questo modo, viene meno l’obbligo di redigere una perizia giurata di stima a differenza di quanto avviene per le partecipazioni non quotate.

NOTA BENE: Il contribuente, in questo caso, dovrà solamente predisporre e conservare un prospetto nel quale dovranno essere indicati, per ciascun titolo, quota o diritto, il cui costo o valore di carico sia stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.

Pagamento imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Per i soggetti che alla data del 1° gennaio 2023 posseggono terreni edificabili o con destinazione agricola, oppure partecipazioni (titoli, quote, diritti) negoziate o non nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione è possibile effettuare la relativa rivalutazione pagando una Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il valore dell’imposta sostitutiva per i terreni è fissata nella misura del 16%.

Analogamente, l’imposta sostitutiva è stata fissata nella misura del 16%:

  • da applicare al valore di perizia, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate;
  • per i titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso però deve essere applicata alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

ATTENZIONE: È stata prevista, invece, un’aliquota agevolata del 14% per quanto riguarda la rivalutazione di quote o azioni in OICR, da applicarsi alla differenza tra valore al 31 dicembre 2022 e costo/valore di acquisto o di sottoscrizione.

Ultimi giorni per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta dovuta può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, di cui:

  • la prima rata è da versare entro il 15 novembre 2023,
  • la seconda rata da versare entro il 15 novembre 2024,
  • la terza ed ultima rata entro il 15 novembre 2025.

NOTA BENE: Sull’importo delle rate successive alla prima occorrerà applicare un interesse nella misura del 3% annuo da versare contestualmente al pagamento delle rate.

Il codice tributo per la rivalutazione delle partecipazioni è stato fissato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 23 del 19 maggio 2023.

Si tratta del codice:

  • 8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Si rinvia alla lettura del post: "Rivalutazione partecipazioni delle quotate. Pagamento sostitutiva".

NOTA BENE: Per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente:

  • di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • e dei terreni edificabili e con destinazione agricola

resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

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