Rideterminazione di partecipazioni e terreni, affrancamento Oicr. Le precisazioni delle Entrate
Pubblicato il 27 giugno 2023
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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/2023, si occupa di specificare la disciplina della rideterminazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni nonché dell'affrancamento dei redditi di capitale e delle plusvalenze relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).
Come indicato nella legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022), i contribuenti possono anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di alcune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi”.
NOTA BENE: Dal 2023 viene consentito rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Dunque, è possibile:
- rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (rideterminazione);
- dal 2023, considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento (affrancamento).
Rideterminazione
La circolare n. 16 del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma prevalentemente sulla rideterminazione – disposta dal 2023 - del valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Per la rideterminazione della plusvalenza, in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2022.
A differenza del caso di partecipazioni non quotate e terreni, non è necessaria la perizia di stima.
L’Agenzia delle Entrate dispone che il contribuente trasmetta un prospetto dichiarativo nel quale indicare per ciascun titolo:
- quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato,
- i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022,
- la relativa media aritmetica.
Nell’ambito del regime del risparmio amministrato, se il contribuente intende cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023, comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione e fornisce il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento.
Imposta sostitutiva
Per completare la procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è necessario versare l’imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento sia per le partecipazioni sia per i terreni.
Tale tributo ha come termine finale il 15 novembre 2023; si può optare anche per la rateazione dell’importo fino ad un massimo di tre rate annuali (di pari entità), a decorrere dalla medesima data.
L’importo delle rate successive deve esser maggiorato degli interessi nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025).
ATTENZIONE: Effettuare il versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il 15 novembre 2023, comporta che il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza in quanto la rideterminazione non si è perfezionata.
Affrancamento
Il paragrafo 5 della circolare n. 16/2023 dell’Agenzia delle Entrate tratta dell’affrancamento dei redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022.
Tale operazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento a valere sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Chi è interessato all’affrancamento? Coloro che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia (sono compresi i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero).
Dunque, effettuando l’opzione e versando, anche in questo caso, una sostitutiva, è possibile sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022.
Se si intrattiene un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o simili con un intermediario, l’opzione va esercitata assoggettando a imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari che ricevono provvista dal contribuente.
NOTA BENE: L’opzione deve arrivare entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario.
Se non sussiste un rapporto con un intermediario residente, l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE: Se sono prorogati i termini di tale versamento, sono spostati anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Possono essere oggetto di affrancamento i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione.
L’Agenzia delle Entrate specifica che l’affrancamento delle quote o azioni di OICR può riguardare anche i “carried interest” (quote o azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati), a condizione che i relativi proventi siano qualificabili come redditi di natura finanziaria.
Affrancamento delle polizze assicurative
Infine, la circolare 16/2023 contiene precisazioni sull’affrancamento delle polizze assicurative, ossia la facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, il riferimento è ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione).
Sono escluse le polizze sulla vita di “puro rischio” in cui le prestazioni sono legate esclusivamente al verificarsi di eventi quali il decesso, l’invalidità e l’inabilità dell’assicurato.
La normativa stabilisce che:
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L’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023, ed è il contraente che deve fornire la provvista.
I dati relativi all’esercizio dell’opzione sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario (modello 770) relativa al periodo d’imposta 2023.
Codici tributo
Con risoluzione n. 32 del 22 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle suddette imposte sostitutive.
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