Rivalutazione di terreni e partecipazioni 2021. Imposta sostitutiva da versare

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Rivalutazione di terreni e partecipazioni 2021. Imposta sostitutiva da versare

Scade il 30 giugno 2021 il termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione di terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021, nonchè il termine ultimo per redazione e giuramento della perizia.

Infatti, la legge n. 178/2020 -  commi 1122 e 1123 - ha previsto anche per il 2021 la disciplina che permette la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

Chi può fruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni

Possono fruire della rivalutazione in parola:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Aliquota e beni rivalutabili

L’accesso alla rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni richiede il pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota unica fissata all’11%, da applicare all’intero valore del bene.

I beni rivalutabili sono:

  • terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2021; inoltre sempre entro il 30 giugno deve essere redatta un’apposita perizia di stima.

Perizia di stima entro il 30 giugno

Per quanto riguarda la rivalutazione delle partecipazioni, la perizia:

  • deve essere riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società;
  • deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

Per quanto riguarda i terreni, la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito regolarmente iscritto alla CCIAA e asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

La perizia è essenziale per il perfezionamento della procedura.

Precedenti rivalutazioni

Se il contribuente si è già avvalso di precedenti procedure di rideterminazione riguardanti gli stessi beni ed è stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in precedenti rivalutazioni.

Se non intende fruire dello scomputo, può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Versamento della sostitutiva

Il versamento della relativa imposta sostituiva può essere eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno 2021; oppure in tre rate annuali (maggiorate degli interessi) di uguale importo entro:

  • 30 giugno 2021,
  • 30 giugno 2022,
  • 30 giugno 2023.

La rivalutazione si considera perfezionata quando è stata redatta la perizia, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Quindi, il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Per il versamento va utilizzato il modello F24, anno di riferimento 2021, indicando i seguenti codici tributo:

  • “8055” PARTECIPAZIONI
  • “8056” TERRENI.

Rivalutazione nella dichiarazione dei redditi

I dati riguardanti la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2022 (periodo d’imposta 2021).

Se non saranno eseguite modifiche ai modelli dichiarativi, si dovrà compilare il quadro RT per la rideterminazione del valore delle partecipazioni ed il quadro RM per quella inerente il valore dei terreni.

I soggetti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri della dichiarazione dei redditi e il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

Sanzioni

Per l’omessa indicazione dei dati nel modello di dichiarazione dei redditi verrà applicata la sanzione da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

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