Rivalutazione beni d’impresa nel bilancio 2020, chiarimenti Assonime
Pubblicato il 08 marzo 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Assonime, con la circolare n. 6/2021, analizza le principali tematiche applicative riguardanti la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa e del riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali contenuta nell'art. 110 del Decreto Agosto (Dl n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 2020).
L’Associazione sottolinea, in primo luogo, che il presupposto per la rivalutazione è l’iscrizione in bilancio dei beni negli esercizi 2019 e 2020 e sul punto richiama anche la risposta a interpello n. 640/E/2020.
Infatti, proprio con riguardo a tale presupposto è stata sollevata la questione della possibilità di accedere alla rivalutazione in relazione a quei beni che, pur essendo giuridicamente esistenti, non sono stati evidenziati in passato tra le attività patrimoniali: come avviene di frequente nel caso dei marchi, le cui spese di registrazione vengono imputate a Conto economico.
Rivalutazione beni d’impresa, novità dal Decreto Agosto
Tra le novità del Decreto Agosto in tema di rivalutazione dei beni d’impresa vi è da segnalare la possibilità di rivalutare ogni singolo bene e non necessariamente per categorie omogene di beni. Ciò significa che un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, come previsto dalle precedenti norme in tema di rivalutazione.
A ciò si aggiunge la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni solo contabilmente, il che comporta il riconoscimento dei nuovi valori solo in termini civilistici e non fiscali, e la conseguente possibilità di poter godere di una rivalutazione gratuita, permettendo alla società di effettuare una ripatrimonializzazione a costo zero. Nel caso in cui l’azienda decida di optare anche per una rivalutazione fiscale, essa dovrà pagare un'imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, con possibilità di rateizzazione, con massimo tre rate di pari importo e il versamento coinciderà con le scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte di ogni anno.
Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali (ad eccezione dei “meri” costi pluriennali), che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.
Secondo il Decreto Agosto, inoltre, è possibile effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Assonime, rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell’attivo patrimoniale.
Nella circolare n. 6/2021, Assonime analizza uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina: la rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell’attivo patrimoniale.
Alla luce delle diverse posizioni assunte dall’Amministrazione finanziaria nelle varie risposte ad interpello, Assonime auspica, ora, che l’Agenzia prenda una posizione ufficiale sull’argomento, che vada nel senso di equiparare i beni, i cui costi sono stati iscritti a Conto economico, con i beni completamente ammortizzati, i quali sono senza dubbio oggetto di rivalutazione.
La speranza è che con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate si possa ufficialmente estendere il discorso della rivalutazione non solo ai beni immateriali con tutela giuridica in quanto registrati, ma anche ai beni non registrati, come, per esempio, i “marchi di fatto”, utilizzati proprio per contraddistinguere beni o servizi in difetto della registrazione.
Sempre con riguardo al presupposto dell’iscrizione in bilancio dei beni ai fini di una loro corretta rivalutazione, Assonime osserva come in caso di affitto d’azienda in cui compete all’affittuario la deduzione degli “ammortamenti”, è proprio quest’ultimo soggetto che dovrebbe poter fare la rivalutazione anche se i beni rimangono contabilizzati in capo al concedente, pena l’impossibilità per entrambi i soggetti di accedere al beneficio.
Assonime, analisi della novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa
Nella circolare n. 6/2021, Assonime, poi, passa in rassegna le altre novità introdotte in tema di rivalutazione dei beni d’impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali, prima, dal Decreto Agosto e, poi, dalla Legge di bilancio 2021.
In particolare, l'Associazione conferma che la rivalutazione può riguardare anche un singolo bene e può essere effettuata ai soli fini civilistici o con effetto fiscale.
La rivalutazione può essere effettuata dalle società di capitali, dagli enti commerciali e, più in generale, dai soggetti titolari di un reddito di impresa che non adottino, in sede di redazione del proprio bilancio, i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
La scelta di operare la rivalutazione anche ai fini fiscali può essere effettuata anche per singolo bene, senza dover procedere per categorie omogenee; in tal caso, però, si dovrà procedere per l'intero ammontare della rivalutazione, non essendo prevista la possibilità di attribuire rilevanza parziale ai maggiori valori iscritti in bilancio.
Infine, nel caso l’impresa decida di operare su un singolo bene, essa avrà piena facoltà di attestarsi ad un valore intermedio tra il costo di iscrizione del bene in bilancio e il suo valore economico.
Con riferimento alle imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, Assonime conferma la facoltà di anticipare la rivalutazione al bilancio in corso al 31 dicembre 2019 lasciando impregiudicata la facoltà di avvalersene, in alternativa, nell'esercizio successivo, ossia quello in corso al 31 dicembre 2020.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: