Processo del lavoro dopo la riforma: vademecum degli avvocati giuslavoristi

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Processo del lavoro dopo la riforma: vademecum degli avvocati giuslavoristi

Giustizia alternativa e controversie di lavoro; semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo del lavoro; strumenti a garanzia della maggior speditezza del processo; regime intertemporale della riforma: sono i temi trattati nel vademecum messo a punto dall'Ufficio studi dell'Associazione degli avvocati giuslavoristi italiani (Agi), pubblicato il 2 febbraio 2023.

Il contributo degli avvocati giuslavoristi è dedicato alle principali modifiche apportate dal legislatore al rito del lavoro a seguito della riforma del processo civile.

Novità negoziazione assistita e giudizi in materia di lavoro

Nel testo di analisi, viene evidenziata, innanzitutto, l'introduzione della possibilità di fare ricorso alla negoziazione assistita anche nell’ambito delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c..

L’avvocato - si legge nel compendio - è legittimato a gestire l’intero procedimento con strumenti stragiudiziali, senza che ciò costituisca "condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale".

A seguire, sono illustrate le modifiche che hanno interessato il processo del lavoro, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

Questo, a partire dal primo grado di giudizio, rispetto al quale viene ricordato l'intervento che ha risolto il problema di coordinamento fra gli articoli 429, primo comma, e 430 c.p.c.: con la predetta modifica - recepita anche nell’ambito del procedimento d’appello - il cancelliere deve dare comunicazione della sentenza alle parti, solo quando la stessa è depositata fuori udienza, e non anche, quindi, nei casi in cui le motivazioni sono lette in udienza, posto che, in tal caso, esse sono note alle parti.

Lo scritto si sofferma poi su quello che viene definito il cuore della novella del processo del lavoro: la trattazione prioritaria delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore e l’abrogazione del cosiddetto Rito Fornero.

Nella prospettiva di semplificare la disciplina processuale, difatti, anche le controversie sul licenziamento sono state ricondotte alla disciplina generale delle controversie in materia di lavoro "portando così a compimento il superamento del così detto rito Fornero, iniziato già con la riforma del 2015".

L'intervento affida la riduzione dei tempi della giustizia non alla specialità del rito ma alla "misura organizzativa" della trattazione prioritaria delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore.

Si prevede, così, che:

  • il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio favoriscono e verificano la trattazione prioritaria di tali cause, prevedendo, per ciascun ufficio giudiziario, l’obbligo di effettuare "estrazioni statistiche trimestrali", per valutare la durata media dei processi;
  • la trattazione e la decisione prioritaria delle predette controversie potrà essere garantita dal giudice attraverso la riduzione, fino alla metà, dei termini del procedimento;
  • al giudice del lavoro è attribuito il potere di disporre, nel corso dell’udienza di discussione, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali, ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro;
  • la celerità e la concentrazione costituiscono principi estensibili anche nell’ambito del giudizio d’appello e di cassazione.

La riforma - è di seguito evidenziato - ha inteso comporre anche l'annoso conflitto giurisprudenziale in merito all’ufficio giudiziario competente sull’esclusione del socio di cooperativa, nelle ipotesi in cui alla cessazione del rapporto mutualistico seguiva il recesso datoriale.

In proposito, il nuovo art. 441-ter c.p.c., rubricato “Licenziamento del socio di cooperativa”, statuisce che all’impugnazione del licenziamento del socio di cooperativa si applichi la disciplina del rito lavoro, e che, in tale ipotesi, il giudice del lavoro decida anche sulle questioni relative al rapporto associativo.

Riguardo al licenziamento discriminatorio, il lavoratore è legittimato a introdurre la domanda di nullità del recesso con i riti speciali.

Di seguito, sono analizzate le novità in materia di appello e di giudizio in Cassazione.

Rispetto al giudizio di gravame, si ricorda che per ciascun motivo dell'atto introduttivo deve essere indicato, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

  • il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
  • le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado;
  • le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza al fine della decisione impugnata.

E' inoltre introdotta, nel giudizio d’appello, la cosiddetta "sentenza immediata": il collegio, all’udienza di discussione, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica nelle ipotesi in cui l’appello è inammissibile, improcedibile, manifestamente fondato o infondato.

Relativamente ai giudizi in Cassazione, infine, è rammentata la novità del rinvio pregiudiziale alla Suprema corte anche se non attiene esclusivamente al processo del lavoro.

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