Rito abbreviato escluso per i delitti puniti con l’ergastolo

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Rito abbreviato escluso per i delitti puniti con l’ergastolo

Testo approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 novembre 2017, l’Aula della Camera ha approvato una proposta di legge che introduce modifiche al Codice di procedura penale, per quel che concerne il giudizio abbreviato e relativa applicabilità e svolgimento, nonché all'articolo 69 del Codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Il testo verrà ora sottoposto all’esame del Senato.

Inapplicabilità del rito abbreviato

Il provvedimento integra l’articolo 438 del Codice di procedura penale prevedendo che il rito abbreviato venga escluso quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

Nel caso di procedimenti avviati per questi reati, l'imputato potrà comunque chiedere l'accesso al giudizio speciale, anche se dovrà subordinare la richiesta a una diversa qualificazione del fatto, facendo riferimento, ossia, a un reato per il quale la legge non prevede l'ergastolo e chiedendo al Gup, in sostanza, di derubricare l’imputazione formulata dal Pm di modo da poter poi accedere al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena. Si prevede che dette richieste potranno essere riproposte fino a che, in udienza preliminare, non siano formulate le conclusioni.

Introdotto, altresì, nel Codice procedurale penale, l'articolo 438-bis, ai sensi del quale viene consentito all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento.

Ciò nei casi in cui l'imputato abbia chiesto, in udienza preliminare, il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il Gup abbia negato, o subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo e il Gup abbia negato tale diversa qualificazione. La richiesta in dibattimento sarà inoltre possibile anche qualora l'imputato, per il quale il Pm aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, sia stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo.

A seguire, viene inserito anche l’articolo 438-ter, che disciplina il rito abbreviato in corte d'assise.

Modifiche al Codice penale

Tra le altre misure, lo schema di legge inserisce un ultimo comma all'articolo 69 del Codice penale (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), prevedendo che, nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili o dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime, anche se costituiscano circostanze aggravanti speciali.

In detto contesto, le diminuzioni di pena verranno operate sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

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