Rito abbreviato. Sconto di pena retroattivo
Pubblicato il 12 gennaio 2018
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Pena diminuita della metà in caso di contravvenzioni
Il novellato articolo 442, secondo comma, del Codice di procedura penale sulla decisione a seguito di giudizio abbreviato, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica anche retroattivamente, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
La riduzione di pena in conseguenza della scelta del rito abbreviato, “incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale”.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 832 dell’11 gennaio 2018 per quel che riguarda la recente novella, operata dalla Legge n. 103/2017, relativa al giudizio abbreviato.
Rideterminazione della pena operata direttamente dalla Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, gli Ermellini hanno proceduto con la rideterminazione della pena in capo ad un uomo che aveva provocato un sinistro stradale in quanto in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e che aveva scelto il rito abbreviato.
Contro la decisione dei giudici di merito, l’imputato aveva promosso ricorso in sede di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, la retroattività dell'art. 442, terzo comma, Cod.proc. pen. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge n. 103 del 2017 e la necessità, conseguentemente, di una maggiore riduzione della pena in conseguenza del rito prescelto.
Doglianza, questa, che è stata accolta dalla Suprema corte la quale, come riferito, ha anche provveduto alla citata rideterminazione, riconoscendo che la medesima – “può avvenire automaticamente in base alla statuizione del giudice di merito, non comportando il relativo calcolo alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali collegati alla scelta del rito in considerazione della quantificazione già effettuata dal giudice di merito”.
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