Ritenute e dividendi, aliquota ridotta a raggio limitato

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4600/2009, si è espressa in merito alla ritenuta sui dividendi erogati da una società residente in Italia a un non residente, cioè ad un socio residente in un altro Stato in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l’Italia prevede l’aliquota convenzionale (invece di quella ordinaria) al “percettore” del dividendo e non al relativo “beneficiario economico”. Nello specifico, il ricorrente è un fondo costituito in Giappone che partecipa ad una partnership costituita in Usa, che aveva percepito dividendi erogati da una società italiana e che lamentava la mancata applicazione da parte di quest’ultima della ritenuta fiscale su dividendi pari al 15%, come previsto dall’articolo 10 della convenzione stipulata tra Italia e Giappone, e per tali ragioni aveva richiesto il rimborso della differenza. I giudici di merito hanno ritenuto inapplicabile l’aliquota convenzionale in quanto il citato articolo 10 della Convenzione non fa riferimento al “beneficiario effettivo”, ma solo al soggetto residente dell’altro Stato contraente, al quale vengono pagati i dividenti. È ininfluente, perciò, il fatto che i dividendi pagati attraverso una catena di partecipazioni societarie siano il beneficio finale di soggetti residenti in Giappone. E’ sufficiente che il percettore dei dividendi non sia residente in Giappone per poter rientrare nella categoria dei soggetti destinatari della Convenzione.
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