Ristrutturazione di edifici. Detrazione Irpef con volumetria invariata
Pubblicato il 22 maggio 2019
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Si precisano i confini della detrazione Irpef in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione.
Con risposta n. 150 del 21 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate affronta la tematica della detrazione Irpef delle spese riferibili al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, riguardante l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Interventi agevolabili se non viene variata la volumetria
La normativa, si ricorda, richiede che, per beneficiare dell’agevolazione, l’opera deve consistere in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione; inoltre deve risultare invariata la volumetria.
Quindi, è necessario che la volumetria dell’edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.
In sostanza:
- rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia in discorso quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
- nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, il contribuente non può avvalersi della detrazione perché l’opera viene considerata “nuova costruzione”;
- se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento rientra nel concetto di “nuova costruzione”.
- eDotto.com – Edicola del 13 febbraio 2019 - Ristrutturazioni edifici, aggiornate le guide per le detrazioni – G. Lupoi
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