Risponde a Telefisco la circolare 12/E/2010 dell’agenzia delle Entrate

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In merito alla procedura per il rimborso ai non residenti dell’Iva con il pro-rata l’Agenzia spiega, con la risposta 3.4 della circolare 12/2010, che “per poter ottenere un rimborso nello Stato membro, il soggetto passivo che non sia nello stesso stabilito, deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito”.

Pertanto, il rimborso non è ammesso se durante il periodo di riferimento dello stesso, il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia effettuato solo in parte operazioni esenti, l’ammontare del rimborso è ammesso in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 della direttiva 2008/9/CE che espressamente richiama il concetto di pro-rata dell'importo dell'IVA rimborsabile.

È il caso dei residenti in Italia che hanno assolto l’Iva in altri paesi Ue nell’ambito della propria impresa: dunque, sarà possibile richiedere il rimborso anche se abbiano svolto in parte attività esenti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 26 – Rimborsi Iva con il pro-rata - Tosoni

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