Riserve dell’appaltatore con Iva

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La Sezione n. 35 della Ctr Lazio ha emesso la sentenza n. 38/08 nella quale si afferma che le somme pagate dall’appaltante all’appaltatore conseguentemente ad un lodo arbitrale esecutivo a titolo di riserve dell’appaltatore e relativi interessi devono essere assoggettate ad Iva. La sentenza muove dal fatto che la riserva dell’appaltatore non costituisce un risarcimento del danno ma è una somma da considerare come un maggior corrispettivo di quanto dovuto all’appaltatore per le opere eseguite derivato dai maggiori costi sostenuti per colpa dell’appaltante: dunque è da assoggettare ad Iva come un corrispettivo previsto su contratto. In base al principio di alternatività la somma in oggetto non sconta l’imposta di registro. La stessa cosa vale per gli interessi, che devono essere assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (e non all’imposta di registro per via dell’alternatività) in quanto non possono essere considerati moratori (non integrano alcun risarcimento), ma sono dovuti al solo ritardo con cui le somme sono state percepite dal creditore.
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