Riscossione: decadenza decorrente dalla definitività della pretesa

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Riscossione: decadenza decorrente dalla definitività della pretesa

Con ordinanza n. 7444 dell'8 marzo 2022, la Suprema corte si è pronunciata sulle conseguenze dell'estinzione del giudizio non riassunto in relazione al termine di decadenza dal potere di esercizio della pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria - ha precisato - i termini di decadenza iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva.

Pertanto, se, a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione.

A tal fine, rimangono irrilevanti sia il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento, sia la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.

A seguire, la Corte di cassazione ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile nei confronti di quanto dovuto dai contribuenti a titolo di sanzioni amministrative, rispetto al regime applicabile per quanto dovuto a titolo di tributo.

Esazione sanzioni, solo prescrizione breve

L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative - ha chiarito - sebbene si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma solo alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della Legge n. 689/1981.

Difatti, solo per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del Fisco.

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