Riscossione, deroghe al registro

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 28 del 13 febbraio, chiarisce che i concessionari e gli ufficiali della riscossione non sono soggetti a sanzione amministrativa per mancata tenuta del registro cronologico – dove sono indicati gli atti e i processi verbali – qualora essi non svolgano le funzioni tipiche e siano, invece, preposti ad altri incarichi. Al contrario, in casi normali, se l’ufficiale della riscossione non annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, in un registro conforme al modello approvato con decreto ministeriale, oppure lo fa in modo irregolare, è soggetto insieme al concessionario al pagamento di una sanzione amministrativa.  

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