Rischio di occupazione abusiva per la convivente dell’assegnatario deceduto

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La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 41412 del 24 ottobre 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna avverso il provvedimento con cui i giudici di merito avevano confermato il sequestro preventivo di una casa popolare che la stessa occupava di proprietà del demanio dello Stato.

La difesa della donna lamentava l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva contestatole e delle esigenze cautelari dedotte in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, dello stato di necessità. In particolare, la ricorrente aveva spiegato che, non avendo altre possibilità, aveva continuato a vivere nell’immobile assegnato al proprio partner anche dopo che quest’ultimo era deceduto.

Tuttavia, detta stabile occupazione – a detta dei giudici di legittimità – anziché conferire qualche diritto alla donna, era servita solo alla rilevazione dell’esistenza del fumus del reato, giustificando, conseguentemente, la misura cautelare del sequestro. Non solo. La Corte ha escluso, nella specie, l’invocato stato di necessità in considerazione della non attualità ed imminenza del pericolo.
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