Nuovo lavoro compatibile? No alla detrazione dell’aliunde perceptum
Pubblicato il 18 giugno 2021
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Il compenso percepito dal lavoratore per effetto di una nuova occupazione non va detratto dall’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo se quel lavoro risulti compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del recesso.
Recesso illegittimo, risarcimento senza detrazione dell’aliunde perceptum
Con ordinanza n. 17051 del 16 giugno 2021, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di aliunde perceptum, ossia del reddito percepito dal lavoratore successivamente al recesso, utile alla riduzione dell'indennità di risarcimento da licenziamento illegittimo.
Nella vicenda in esame, gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui i giudici di merito, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da una Srl in liquidazione ad un proprio dipendente, avevano rigettato, giudicandola infondata, l'eccezione di aliunde perceptum formulata dalla medesima società, con riguardo all'attività lavorativa espletata dopo il licenziamento presso altro datore di lavoro.
La Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva rilevato che non fosse del tutto probante la documentazione richiamata dalla Srl a dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altra società, con medesimo inquadramento contrattuale di quadro e corrispondente trattamento economico.
In proposito, era emersa solo una prestazione di lavoro autonomo iniziata in un periodo in cui, in sostanza, il lavoratore era già dipendente della ricorrente, prestazione, peraltro, che non era risultata incompatibile con quelle rese per quest’ultima.
Prestazioni compatibili? Il compenso nel periodo intermedio non va detratto
Nel confermare la decisione della Corte d’appello, la Cassazione ha richiamato il principio già enunciato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ stato così ricordato che, in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cd. periodo intermedio), non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se - e nei limiti in cui - quel lavoro risulta, comunque, compatibile con la contestuale prosecuzione della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento.
Ciò era quanto verificatosi nella vicenda in esame, in cui il lavoro da cui era derivatol '“aliunde perceptum” era stato svolto prima del licenziamento e congiuntamente alla prestazione risultata sospesa a causa del recesso.
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