Risarcimento del danno morale a seguito di mancato riconoscimento del figlio naturale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 aprile 2012
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la statuizione con cui i giudici di merito lo avevano condannato, contestualmente ad un accertamento di paternità, a versare al figlio 25mila euro a titolo di risarcimento dei danni per mancato mantenimento.
Secondo i giudici di legittimità, nella specie, il disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti di un figlio, “manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” aveva determinato un vulnus, “dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare agli articoli 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
E proprio in considerazione della lesione di interessi costituzionalmente garantiti – conclude la Corte – doveva ritenersi risarcibile anche il danno morale subito “per la lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio”.
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