Risarcimento a carico della banca che diffonde dati personali per screditare il giudice

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La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 19790 del 28 agosto 2013, ha confermato la condanna disposta dalla Corte di appello nei confronti di un istituto di credito che, nell'ambito del giudizio di secondo grado, aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice di prime cure, rivelando circostante inerenti la vita privata di quest'ultimo, conosciute per ragioni professionali, senza il consenso dell'interessato ed in violazione del Decreto legislativo n. 196/2003.

La Cassazione, aderendo alle motivazioni rese nella sentenza impugnata, ha sottolineato che la diffusione dei dati nell'atto di appello “non era funzionale alla difesa tecno–giuridica della banca, ma era volta unicamente a screditare davanti ai giudici di appello, il giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Paga i danni la banca che divulga i dati personali – De Stefanis

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