Riprodurre pedissequamente gli atti delle fasi di merito rende inammissibile il ricorso per Cassazione

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Con ordinanza n. 18137 del 22 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha ribadito come, per quel che concerne il ricorso in sede di legittimità, ai fini del requisito di cui all’articolo 366, n. 3, Codice di procedura civile - la richiesta cioè di un’ esposizione sommaria dei fatti della causa - “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata”; detta riproduzione – continua la Corte – “per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

Una riproduzione di tal specie, pertanto, rende inammissibile il ricorso per Cassazione.
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