Riposo settimanale del lavoratore nell’attività di trasporto su strada
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 30 aprile 2015
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Con nota prot. 7136 del 29 aprile 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che in materia di autotrasporto, l’analisi dell'impianto normativo e sanzionatorio rileva una discrasia nella versione ufficiale italiana dell’art. 8, par. 6, del Regolamento (CE) n. 561/2006, rispetto alla traduzione della medesima norma nella quasi totalità delle altre lingue ufficiali dell’UE.
Infatti, il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue ufficiali dell’Unione, non consente al datore di lavoro di ripartire in più frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa, dal testo della norma in lingua italiana.
Tuttavia, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, in casi simili è necessario che il resto di una disposizione non vada considerato isolatamente ma interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali e che in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione debba essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte, in modo cioè da preservarne il c.d. “effetto utile”.
La versione italiana della norma che disciplina il riposo settimanale del lavoratore nell’attività di trasporto su strada, prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuino almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il successivo paragrafo 7 dello stesso articolo precisa, poi, che qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto va attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
Tornando al Regolamento CE 561/2006, il citato art. 8, par. 6, nella maggior parte delle versioni linguistiche prevede che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall’autotrasportatore (21 ore al massimo) avvenga “in blocco”, cioè in una volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate (fruizione prima della fine della terza settimana successiva a quella in cui il previsto riposo di 45 h non sia stato integralmente fruito, e consecutività con un altro periodo di riposo di almeno 9 ore).
In conclusione, le eventuali riduzioni del riposo settimanale devono essere compensate da un periodo equivalente di riposo continuo e gli ispettori del lavoro, nel corso delle loro verifiche, sanzioneranno una compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto, ai sensi dell’art. 174, comma 7, 2° periodo, D.Lgs. n. 285/1992.
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