Ripartizione del contributo straordinario per le aziende private del gas
Pubblicato il 09 giugno 2021
Condividi l'articolo:
L’Inps con la circolare 8 giugno 2021, n. 82 a seguito della soppressione del Fondo integrativo dell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (Fondo Gas), a favore dei dipendenti delle aziende private del gas, rende noti i criteri di ripartizione del contributo straordinario a carico delle predette aziende.
Il Fondo integrativo dell’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, previsto per il personale dipendente delle aziende private del gas è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2015.
A tal proposito, è stata istituita, presso l’Inps, una gestione a esaurimento a cui carico sono stati posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015, nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi, prevedendo, a tal fine, un contributo straordinario a carico del datore di lavoro per la copertura dei suddetti oneri.
Nello specifico, tale contributo straordinario per il periodo dal 2015 al 2020 è ripartito tra le aziende private del gas in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla predetta data del 30 novembre 2015.
Sarà affidato all’INPS il monitoraggio degli oneri segnalando eventuali insufficienze del contributo straordinario, con conseguente rideterminazione dell'entità complessiva dello stesso, dei criteri per la ripartizione, dei tempi e delle modalità di corresponsione. Qualora, invece, l’Inps accerti un inadempimento derivante dall’omesso pagamento dei contributi straordinari, il citato Decreto Interministeriale prevede che l’Istituto possa avvalersi dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Attraverso la circolare 8 giugno 2021, n. 82, l’Inps fornisce le istruzioni relative alla ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas, mettendo a loro disposizione, tramite il “Cassetto bidirezionale”, gli elementi informativi attinti dalle dichiarazioni contributive UniEmens.
Nel caso in cui, i dati comunicati dall’Istituto non siano conformi a quelli presenti in azienda, i soggetti contribuenti potranno comunicare quelli in loro possesso, tramite il “Cassetto bidirezionale”, utilizzando l’oggetto: “Contributo straordinario Fondo Gas DL 78/2015”, entro il termine di 30 giorni.
Successivamente, le aziende private del gas riceveranno una comunicazione contenente la quantificazione del contributo straordinario dovuto e il termine entro cui corrispondere il relativo pagamento.
L’esposizione e il versamento dovranno mediante la denuncia sul modello UniEmens del contributo dovuto, valorizzando per le annualità 2015-2020, all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrepartiteADebito”:
- l’elemento “CausaleADebito”, con l’indicazione del nuovo codice causale “M223” avente il significato di “Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 – periodo 2015-2020”;
- “SommaADebito”, con l’indicazione del numero dei dipendenti e dell’importo del contributo da versare.
Con riferimento alle aziende sospese e cessate, ai fini del versamento del contributo, sarà resa disponibile la procedura di regolarizzazione, in cui sarà possibile allegare nella denuncia relativa all’ultimo mese di attività il codice causale relativo al periodo per il quale risultano obbligate, il pagamento dovrà avvenire entro il relativo termine di scadenza.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: