Riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cosa cambia

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Riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, cosa cambia

Approvata dal ministero del lavoro, con Nota del 18 settembre 2023, la riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con decreto direttoriale n. 49 del 27 luglio 2023.

Vediamo cosa cambia nella struttura dell’Ispettorato, e le conseguenze che tali modifiche comportano nell’attività ispettiva.

Quadro normativo

Nell’ambito del riassetto organizzativo del Ministero del lavoro, con relativo assorbimento delle funzioni, dell’articolazione e del personale dell’ANPAL e subentro del primo nei rapporti giuridici attivi e passivi del secondo, l’art. 3, comma 15, del Decreto PA e sport (per la cui trattazione si rinvia al precedente articolo “Decreto PA e sport, più poteri al Ministero del lavoro e soppressione dell’Anpal”) ha introdotto alcune novità anche per l’Ispettorato nazionale del lavoro, modificando l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2015.

In particolare, nell’ottica di un reclutamento trasversale, visto come un passo decisivo per contrastare la perdita qualitativa subita negli anni all’interno della PA, nel Decreto PA e sport viene stabilito che il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere concorde del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possa individuare l’articolazione centrale e territoriale dell’Ispettorato stesso ed assegnare le relative competenze a Ispettorati territoriali costituiti da una pluralità di sedi locali che comprendano anche sedi alla diretta responsabilità di un funzionario in posizione apicale, che risponde al direttore territoriale.

Organi e struttura centrale di vertice

Presso la sede centrale dell’Ispettorato sono quindi costituite le seguenti Direzioni centrali di livello dirigenziale generale:

  • direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;
  • direzione centrale coordinamento giuridico;
  • direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;
  • direzione centrale personale, amministrazione e bilancio.

Il Direttore dell’Ispettorato può inoltre individuare un Dirigente generale cui affidare mansioni vicarie in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo.

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro: competenze

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro è ora articolata al suo interno in quattro posizioni dirigenziali di livello non generale e ha i seguenti compiti:

  • pianificare e coordinare su tutto il territorio nazionale l’attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale nonché sicurezza del lavoro, assicurando l’uniformità di comportamento e l’unitarietà di azione anche da parte delle Direzioni interregionali del lavoro e di altre Amministrazioni;
  • definire le direttive operative e le linee di condotta per tutto il personale ispettivo;
  • promuovere e gestire i protocolli e le convenzioni in materia di vigilanza e tutela del lavoro;
  • curare le attività di rilevanza internazionale e l’attuazione dei progetti in materia di vigilanza e tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali;
  • fornire indicazioni operative in relazione alle competenze degli Ispettorati territoriali in materia di immigrazione e regolazione dei rapporti di lavoro;
  • definire le vigilanze nazionali e speciali sul territorio;
  • curare i rapporti con il Sistema delle Regioni, il coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e delle Arpa;
  • coordinare le attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
  • coordinare le verifiche amministrative, contabili e gli accertamenti tecnici;
  • definire i criteri per l’attribuzione degli incentivi al personale ispettivo;
  • prospettare i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale ispettivo;
  • definire i fabbisogni informatici ai fini dell’intelligence e dello svolgimento dell’azione di vigilanza;
  • proporre, gestire e coordinare l'attività del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • rilasciare le autorizzazioni di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970 con riferimento alle di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni.

Direzioni interregionali del lavoro: competenza territoriale e funzioni

Punto centrale della riorganizzazione dell’Ispettorato è però l’istituzione delle Direzioni interregionali del lavoro operanti nei seguenti ambiti territoriali:

Direzione interregionale del Nord (sede di Milano)

Direzione interregionale del Centro (sede di Roma)

Direzione interregionale del Sud (sede di Napoli)

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise

Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sardegna

Le Direzioni interregionali esercitano le competenze in precedenza assegnate ai soppressi Ispettorati interregionali del lavoro in materia di:

  • coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, sulla base di quanto pianificato dalla competente Direzione centrale;
  • sviluppo dei rapporti con il Sistema delle Regioni e degli Enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • programmazione e coordinamento delle attività operative
  • programmazione economico finanziaria degli Ispettorati che operano sul territorio;
  • gestione delle risorse finanziarie, strumentali e delle risorse umane demandata dalle competenti Direzioni centrali;
  • gestione del patrimonio della sede e coordinamento di quello degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Direzione centrale;
  • gestione delle procedure per l’affidamento di appalti e contratti di lavori, servizi e forniture degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza;
  • gestione della logistica degli Ispettorati operanti sul territorio di competenza e del relativo contenzioso, ad eccezione di relativo alle soppresse strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • indicazioni di linee di indirizzo uniformi per il raggiungimento degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
  • coordinamento dei singoli livelli regionali di riferimento;
  • coordinamento operativo e verifica dei contratti collettivi integrativi di secondo livello.
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