Rinunciare all'eredità non può costituire abuso

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La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 163/10/14, ha annullato l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sui beni del figlio di un contribuente deceduto.

L'uomo aveva rinunciato all'eredità dopo la notifica di un atto di accertamento fiscale a carico del de cuius.

Secondo l'amministrazione finanziaria, la rinuncia all'eredità era da considerare inefficace in quanto, in considerazione delle sue tempistiche, era evidentemente strumentale e da considerare un abuso del diritto.

Istituto disciplinato dal Codice civile

Argomentazione, questa, assolutamente non condivisibile secondo i giudici liguri in quanto volta a svuotare di ogni contenuto l'istituto della rinuncia stessa.

Se una tale eccezione venisse accolta – ha precisato la Ctp - “le norme del codice civile riguardanti il suddetto istituto, verrebbero cancellate con un semplice colpo di spugna”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Rinuncia all'eredità senza fine elusivo – Falcone

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