Rinuncia al giudizio revocabile se la rottamazione non si perfeziona

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Rinuncia al giudizio revocabile se la rottamazione non si perfeziona

La rinuncia al giudizio, presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente all'adesione alla rottamazione, può essere revocata qualora la definizione agevolata non si sia perfezionata.

Lo ha puntualizzato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza n. 1997 del 28 gennaio 2025, nel pronunciarsi rispetto al caso di una società contribuente coinvolta in una controversia fiscale.

Definizione agevolata: rinuncia revocata se la rottamazione non si perfeziona

Il caso esaminato

Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente aveva presentato domanda di adesione alla rottamazione ter e, in seguito alla comunicazione ricevuta dall’ente di riscossione, secondo cui nulla risultava dovuto, aveva provveduto a rinunciare al giudizio ancora pendente.

Successivamente, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva comunicato che la pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento non era stata oggetto di rottamazione e che la definizione agevolata aveva avuto esito negativo.

Di conseguenza, l'Ufficio, ritenuta non perfezionata la definizione della lite e stante la pronuncia di secondo grado ad esso favorevole, aveva provveduto all'emissione di una nuova cartella a carico della contribuente.

A fronte di questa nuova comunicazione, la contribuente, preso atto che la rottamazione non si era perfezionata, aveva insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso in cassazione, previa revoca della pregressa rinuncia al ricorso.

La decisione della Cassazione  

La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della contribuente: in assenza del perfezionamento della definizione agevolata, la rinuncia al giudizio poteva essere revocata.

Nella specie, gli Ermellini hanno preso atto, in primo luogo, che la società contribuente, dopo aver avanzato domanda di definizione agevolata, aveva espressamente rinunciato al giudizio pendente sul presupposto del perfezionamento della rottamazione, indotto dall'errore commesso dall'Amministrazione, la quale aveva comunicato che non vi erano somme da pagare.

Non era controverso, in realtà, che la definizione agevolata non si era perfezionata in quanto il carico fiscale, all'atto della domanda, risultava pari a zero solo perché l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio totale della cartella in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In tale contesto, l'istanza della ricorrente di decisione nel merito, previa revoca della pregressa rinuncia al ricorso, era legittima.

Rinuncia al giudizio: quando può essere revocata

Per la Corte, la rinuncia resa a seguito di accesso alla rottamazione, seppure riconducibile all'articolo 390 del codice di procedura civile, si inserisce nella fattispecie di cui alla disciplina specifica (nella specie, l'art. 3 del Decreto legge n. 119/2018).

La stessa rinuncia, pertanto, va interpretata avendo riguardo al fine ultimo voluto dal dichiarante, che non è quello di far passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma di sostituire alla situazione dedotta in giudizio il regolamento emergente dalla dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata.

Se, quindi, detto effetto ultimo non si è realizzato, la rinuncia - peraltro, nella specie, indotta dall'errore dell'Amministrazione - può legittimamente essere revocata.

Con riferimento a riflessi processuali del procedimento di rottamazione, la Suprema corte ha ribadito che solo la regolamentazione sopravvenuta della vicenda sostanziale rende inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge, sebbene essa debba essere fatta constatare alla Corte di Cassazione.

Laddove, pertanto, le parti diano atto che non vi è stata regolamentazione sostanziale del rapporto, la rinuncia, espressa in ragione di un assetto non perfezionatosi, non potendo produrre gli effetti ad essa connessi, resta revocabile.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a soluzione della questione in esame:

"In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 3 D.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 2018 (cd. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile laddove la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non sia avvenuta".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Una società contribuente aveva aderito alla rottamazione ter e, sulla base di una comunicazione errata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva rinunciato al giudizio pendente in Cassazione. Successivamente, l'Agenzia ha chiarito che la pretesa tributaria non era stata oggetto di definizione agevolata e ha emesso una nuova cartella di pagamento.
Questione dibattuta Se la rinuncia al giudizio presentata dal contribuente in adesione alla rottamazione possa essere revocata qualora emerga che la definizione agevolata non si è perfezionata.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza del perfezionamento della rottamazione, la rinuncia al giudizio è revocabile. Poiché il contribuente aveva rinunciato sulla base di un errore dell’amministrazione e la definizione agevolata non si era concretizzata, il giudizio può proseguire.
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