Rinnovo istruzione in appello, anche per le dichiarazioni dei periti
Pubblicato il 02 febbraio 2019
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Con un'informazione provvisoria resa a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2019, le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno reso noto di essersi pronunciate sulla questione riguardante la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico e relativa rilevanza probatoria nell'ambito del giudizio di appello.
In particolare, era stato chiesto al massimo Collegio di legittimità se detta dichiarazione potesse costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone e, quindi, se rispetto ad essa, il giudice di appello dovrebbe, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa.
Le SU hanno risposto affermativamente, precisando che il giudice di appello è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico, “se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva”.
Si resta in attesa del deposito della decisione.
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