Rinnovazione del dibattimento in appello. Quando va disposta?
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 marzo 2019
Condividi l'articolo:
La Cassazione ha da ultimo precisato i termini dell’obbligo che il giudice d’appello ha di disporre la rinnovazione del dibattimento.
Questo nel testo della sentenza n. 9277 del 4 marzo 2019, dove la Terza sezione penale ha enunciato il principio di diritto secondo cui detto obbligo si ha:
- quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio;
- quando l’ammissione della prova sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado;
- quando, infine, il giudice di primo grado aveva ritenuto superflue le prove già ammesse in relazione ad una pronuncia di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., ma detta pronuncia non sia condivisa dal giudice di appello che ha riformato la sentenza con la condanna dell'imputato, senza previa escussione dei testi della difesa.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: