Rimozione per magistrato che accetta regali? Legittima

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Rimozione per magistrato che accetta regali? Legittima

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità promosse dal Consiglio superiore della magistratura rispetto all’articolo 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità), nella parte in cui prevede in via obbligatoria la sanzione della rimozione per il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, lett. e) del medesimo Decreto.

L’illecito disciplinare riconducibile a tale previsione è quello posto in essere al di fuori dell’esercizio delle funzioni, integrato dall’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.

Confermata, dalla Consulta, la sanzione disciplinare

La Consulta – nel testo della sentenza n. 197 del 12 novembre 2018 – ha precisato come l’illecito disciplinare citato sia funzionale a tutelare il corretto e imparziale esercizio della funzione giurisdizionale contro il rischio di distorsioni causate dall’avere ricevuto il magistrato prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato stesso sa essere parti o indagati in procedimenti pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o in altro ufficio del medesimo distretto giudiziario.

Il legislatore vuole evitare, all’evidenza, che il magistrato possa sentirsi indotto a “restituire il favore” a chi gli abbia fornito benefici, attivandosi in prima persona, ovvero intervenendo su altri colleghi del medesimo distretto, a sostegno degli interessi di costui.

Secondo la Consulta, la rimozione del magistrato, nella specie, non è contraria alla Costituzione posto che i giudici sono tenuti più di ogni altra categoria di funzionari pubblici ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività.

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