Rimborso polizze vita dormienti
Pubblicato il 10 maggio 2016
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Parte il 4° avviso di presentazione delle domande di rimborso parziale delle c.d. “polizze dormienti”, affluite al fondo ex art. 1, comma 343, legge 266/2005.
Dal 9 maggio al 1° luglio 2016 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap - la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° luglio 2010. Ne dà notizia una nota MiSE del 9 maggio 2016.
Requisiti per il rimborso
Si ha diritto di chiedere il rimborso della polizza vita dormiente, in caso:
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l’evento (es. morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano avvenuti dopo il 1° gennaio 2006;
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la prescrizione di tale diritto sia avvenuta prima del 1° luglio 2010;
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la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza non abbia liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti;
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il beneficiario non abbia già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative.
Un'istanza per una singola polizza
La domanda per il rimborso dovrà conformarsi allo schema allegato all'avviso in oggetto e potrà essere presentata attraverso: raccomandata a.r. (in tal caso le domande che dovessero pervenire oltre l’11 luglio, pur se spedite entro il termine del 1° luglio, non saranno prese in considerazione); plico a mano; Posta Elettronica Certificata.
L’“Avviso di rimborsabilità”, disponibile sul sito MiSE, detta tutte le regole per la presentazione delle istanze.
Oltre a dettare le istruzioni del caso, su come fare per riscuotere la polizza e quali documenti allegare, chiarisce anche come si stabilisce il rimborso parziale (fino ad un massimo del 70%) dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.
Per incertezze eventuali, sono messe a disposizione anche un numero telefonico (06-85796444) e una mail (polizzedormienti@consap.it).
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