Rimborso IVA per operazioni intracomunitarie ed extra UE, istanze in scadenza

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Rimborso IVA per operazioni intracomunitarie ed extra UE, istanze in scadenza

Quando un soggetto passivo residente in uno Stato membro dell'Unione Europea paga l'IVA in un altro Stato membro, ha la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta versata. Questo sistema permette di evitare che il contribuente sia gravato dall'IVA in un Paese diverso da quello di residenza.

Entro il 30 settembre 2024 scade il termine per la presentazione del modello IVA 79, in via telematica all’Agenzia delle entrate, necessario per richiedere:

  • il rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro nell’anno precedente dai soggetti passivi stabiliti in Italia,
  • oppure il rimborso dell’Imposta pagata in Italia da parte dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Paesi extra UE con i quali esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera).

Dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina europea regola il rimborso dell’IVA per i contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che ha percepito l'imposta, prevedendo che le domande di rimborso siano presentate all’Agenzia delle Entrate del paese di appartenenza.

Rimborso Iva, normativa di riferimento europea e nazionale

La normativa di riferimento per il rimborso dell'IVA sostenuta all'interno dell'Unione Europea è principalmente disciplinata dalla Direttiva 2008/9/UE, che definisce le modalità di recupero dell'IVA per i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'imposta è stata pagata. Entrata in vigore il 1° gennaio 2010, la direttiva mira a semplificare le procedure per il rimborso dell'IVA, facilitando l'accesso al recupero delle somme per le imprese e i professionisti operanti in diversi Stati membri dell'UE.

A livello nazionale, l'Italia regola il rimborso dell'IVA attraverso l'articolo 38-bis1 del D.P.R. 633/1972, che disciplina le istanze di rimborso per i soggetti italiani che effettuano acquisti in altri Stati dell'UE e per i rapporti di reciprocità con Paesi extra UE come Israele, Norvegia e Svizzera.

Il successivo provvedimento direttoriale del 29 aprile 2010 ha integrato ulteriormente le disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2008/9/UE, fornendo specifiche riguardo alle procedure di rimborso per i soggetti stabiliti in Paesi con cui esistono accordi di reciprocità.

Soggetti interessati

I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese dell’UE, come previsto dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/1972. Questa possibilità riguarda i soggetti passivi italiani che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro per acquisti e importazioni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il soggetto passivo effettua operazioni che danno diritto alla detrazione IVA in Italia. In caso di applicazione del pro rata, il rimborso è concesso proporzionalmente alla percentuale di detrazione applicata;
  • Il soggetto passivo non ha la sede della propria attività economica nello Stato membro da cui richiede il rimborso;
  • Non possiede una stabile organizzazione nello Stato membro di rimborso dalla quale siano effettuate operazioni commerciali;
  • Non ha un indirizzo permanente o la residenza abituale nello Stato membro di rimborso;
  • Non ha effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e servizi accessori non imponibili IVA o operazioni soggette a IVA con il meccanismo del reverse charge;

NOTA BENE: I soggetti stabiliti in Paesi extra UE possono richiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia per la loro attività, a condizione che nominino un rappresentante fiscale in Italia attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata o tramite dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i soggetti provenienti da Paesi extra UE con accordi di reciprocità con l’Italia (come Israele, Norvegia e Svizzera) possono richiedere il rimborso anche senza un rappresentante fiscale. Inoltre, anche i soggetti stabiliti in altri Stati extra UE che aderiscono ai regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) possono richiedere il rimborso, se operano in Italia nell'ambito di tali regimi.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri i soggetti che, durante il periodo di riferimento, non abbiano svolto alcuna attività di impresa, arte o professione. Il rimborso è precluso anche a coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non soggette a IVA che non conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972.

Ulteriori esclusioni riguardano i soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario per autonomi di cui alla L. 190/2014, del regime di vantaggio previsto dal D.L. 98/2011, o del regime speciale per i produttori agricoli ex articolo 34 del D.P.R. 633/1972. Questi regimi, infatti, non permettono il recupero dell'IVA pagata in altri Stati membri.

Presentazione e gestione delle richieste di rimborso IVA: modalità e scadenze

Le richieste di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando Entratel o Fisconline a seconda del canale di abilitazione del richiedente.

NOTA BENE: Il termine ultimo per la presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo a quello per cui si richiede il rimborso.

Entro i 5 giorni successivi alla ricezione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate rilascia la ricevuta di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo assegnato. Inoltre, viene resa disponibile l’attestazione di ricezione dell’istanza rilasciata dallo Stato UE di rimborso.

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli preliminari relativamente alle richieste presentate. I controlli riguardano, i codici utilizzati per la descrizione dell’attività con i beni corrispondenti; il periodo di rimborso; i requisiti richiesti dallo Stato membro per il rimborso; l’importo del rimborso non inferiore al minimo consentito; et

Se il contribuente rileva errori in una domanda già inviata, può presentare una nuova istanza, seguendo le stesse modalità e rispettando la stessa scadenza della richiesta originale.

Le informazioni richieste per il rimborso variano in base al Paese a cui è destinata la domanda e sono specificate nella "Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario". La descrizione dei beni nella domanda deve seguire i codici indicati nella "Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati".

ATTENZIONE: È fondamentale rispettare le scadenze e le modalità previste per evitare la perdita del diritto al rimborso.

Importo minimo

L'importo minimo del rimborso IVA varia a seconda del periodo di riferimento della richiesta:

  1. se la richiesta di rimborso riguarda un periodo inferiore a un anno (ad esempio, trimestrale), l'importo minimo richiesto deve essere pari ad almeno 400 euro (o al controvalore in moneta nazionale);
  2. se la richiesta riguarda l'intero anno solare o un periodo di almeno un anno, l'importo minimo richiesto per il rimborso deve essere pari ad almeno 50 euro (o al controvalore in moneta nazionale).

Queste soglie sono stabilite per garantire che le domande di rimborso presentate siano significative e giustifichino la gestione amministrativa necessaria per il loro trattamento.

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