Rimborso IRAP Termine decadenza senza overruling
Pubblicato il 28 luglio 2016
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Con la sentenza n.15530 pubblicata il 27 luglio 2016, la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'originaria domanda del professionista che aveva richiesto il rimborso dell'irap versata nel 1999, motivando il ricorso sulla base del deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/01, che di fatto ha escluso la debenza del tributo per il contribuente che non ha un'autonoma organizzazione.
Nel decidere sul merito della questione, la Corte di Cassazione esclude che il termine di decadenza per la domanda di rimborso possa decorrere dal 21 maggio 2001, data in cui la sentenza n. 156 è stata depositata e la Consulta ha sancito che serve il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'imposizione Irap.
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'Irap erroneamente versata, in assenza dei presupposti, è di 48 mesi dalla data del versamento non dovuto.
Pertanto, secondo la sentenza n. 15530/2016, se il professionista ha presentato la sua domanda di rimborso in data 19 maggio 2004 è escluso che il termine di decadenza per tale domanda possa decorrere dalla data del 21 maggio 2001.
Escluso l'overruling
La Suprema Corte stabilisce che non si può prorogate tale termine, in applicazione del principio di overruling, fino alla data della sentenza della Consulta, ossia il 2001, e il termine di decadenza per il rimborso si deve considerare decorso dalla data di versamento del tributo.
Sono in errore le commissioni tributarie se ritengono che sia applicabile l'overruling, dal momento che l'applicazione di tale principio si può verificare solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il repentino cambio di giurisprudenza ha impedito alla parte di agire o difendersi perché faceva affidamento sull'orientamento da tempo consolidato;
- la parte può essere tenuta indenne dalle conseguenze del cambio di giurisprudenza solo quando il revirement è su una regola del processo stesso,
- non si può riconoscere alle sentenze costituzionali interpretative di rigetto un effetto retroattivo.
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