Rimborso gasolio per autotrazione primo trimestre 2017
Pubblicato il 04 aprile 2017
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Gli autotrasportatori per fruire dei benefici sul gasolio per uso autotrazione, per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017, sono chiamati a presentare l’apposita dichiarazione entro il 2 maggio 2017.
I chiarimenti arrivano dall’agenzia delle Dogane con nota 38666/RU del 30 marzo 2017.
Software a disposizione
Le Dogane hanno messo a disposizione il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2017. Si trova seguendo il percorso: Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2017.
La dichiarazione può essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Coloro che non utilizzano tale servizio sono tenuti a riprodurre su supporto informatico (CD - rom, DVD, pen drive USB) il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea.
La dichiarazione va inviata:
- per le imprese nazionali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa (nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative);
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Rimborso degli importi
La nota 38666 del 30 marzo 2017 rende noto che il beneficio è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
Al fine di ottenere il rimborso, la dichiarazione deve essere inviata entro il 2 maggio 2017.
Per l’utilizzo in compensazione della somma, nel modello F24 va inserito il codice tributo 6740, seguendo le indicazioni fornite con nota RU - 57015 del 14.5.2015.
Utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
I crediti riguardanti i consumi riguardanti il quarto trimestre 2016 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2019.
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