Rimborso del viaggio a prescindere dalle cause dell’insolvenza

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Intervenendo in materia di interpretazione della Direttiva 90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, i giudici della Corte di giustizia, con la sentenza depositata lo scorso 16 febbraio 2012 relativamente alla causa C-134/11, hanno sottolineato come, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio ed il rimpatrio del consumatore devono essere sempre assicurati dall’organizzatore del viaggio a prescindere dalle cause dell’insolvenza.

Ne consegue che l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo non può costituire ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p.27 - Rimborso se il tour operator fallisce – Mar. Ca.

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