Rimborso del tributo e prescrizione. Decorso dalla data del versamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 giugno 2014
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Con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento al momento del decorso del termine utile al contribuente per presentare istanza di rimborso di un'imposta indebitamente versata, nella specie la maggiore differenza Irpef che era stata trattenuta dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni.
Secondo la Suprema corte, in particolare, il termine che deve essere preso come riferimento per la decorrenza della prescrizione è quello del versamento del tributo e non la data del deposito della sentenza con cui il tributo specificamente esaminato era stato dichiarato retroattivamente illegittimo dalla Corte di giustizia (sentenza del 21 luglio 2005 pronunciata con riferimento alla causa C-207/04).
Il termine deve essere ragionevole
Secondo il Supremo collegio, infatti, il legislatore gode di ampia discrezionalità “per quanto riguarda la fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza dagli stessi”; l'unico limite – continua la Corte – è costituito dall'eventuale irragionevolezza del termine, qualora ossia quest'ultimo “venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso”.- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.40 - Per incentivi all'esodo prescrizione «ordinaria» - Ambrosi - www.inps.it
- ItaliaOggi, p. 27 – Tributi, rimborsi a scadenza – Alberici - www.giustizia-amministrativa.it
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