Informazioni vincolanti in materia di origine, nuove istruzioni operative

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Informazioni vincolanti in materia di origine, nuove istruzioni operative

L’Agenzia delle Dogane, in data 8 luglio 2024, ha pubblicato la circolare n. 18 (n. prot. 447499/RU) con la quale fornisce nuove istruzioni operative per disciplinare il rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO) a livello nazionale.

Il documento di prassi presenta alcune novità rispetto ai precedenti, e introduce alcune modifiche pensate per migliorare la trasparenza e l'efficienza del processo di determinazione dell'origine dei prodotti, un aspetto cruciale per evitare errori e sanzioni nel commercio internazionale, nonché per sostenere il Made in Italy.

Procedimento di rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine

Con l’entrata in vigore del Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013, sono state introdotte istruzioni operative per disciplinare il rilascio delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (Decisioni IVO) a livello nazionale.

La Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 ha evidenziato le principali novità normative e procedurali per l'adozione delle Decisioni IVO, integrando le disposizioni della precedente Circolare n. 8/D dell’8 maggio 2013, che standardizzava il procedimento e il modello di richiesta per le IVO.

Vista l'importanza attribuita dal legislatore unionale alle Decisioni sull’applicazione della normativa doganale, la complessità della determinazione dell’origine delle merci e l’interesse degli operatori nel facilitare gli scambi internazionali, è stato necessario riorganizzare le disposizioni procedurali.

Pertanto, si è ritenuto opportuno modificare l’iter di trattazione delle istanze, intervenendo nelle fasi di presentazione della domanda, istruttoria e rilascio della decisione.

Ciò è avvenuto con la circolare n. 18 dell’8 luglio 2024, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto alcune novità per semplificare e velocizzare il processo di rilascio.

Nello specifico, i punti salienti del nuovo documento di prassi riguardano proprio:

  • dimezzamento dei tempi di rilascio;
  • nuovo formulario di richiesta;
  • coinvolgimento dell’Ufficio doganale competente;
  • validità e ambito dell’Ivo;
  • estensione a soggetti esteri.

Vediamo quali sono le principali modifiche operative introdotte, dopo aver ricordato cosa sono le IVO e a cosa servono.

Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)

Le IVO (Informazioni Vincolanti in materia di Origine) sono decisioni amministrative di rilievo comunitario relative all’applicazione della normativa doganale. Su richiesta degli operatori economici, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine a una determinata merce.

Queste decisioni hanno piena efficacia giuridica in tutto il territorio comunitario e:

  • vincolano tutte le Autorità doganali dell'Unione Europea a riconoscere l'origine indicata nella IVO per quella merce al titolare durante le operazioni di importazione ed esportazione successive all'adozione della decisione;
  • vincolano il titolare della decisione a utilizzare l’IVO stessa a partire dalla data in cui riceve la notifica della decisione o si ritiene l'abbia ricevuta.

Le IVO devono riferirsi ad un solo tipo di merce e alle relative circostanze per la determinazione dell'origine, e ad un'operazione commerciale di importazione o esportazione effettivamente prevista.

Le IVO sono rilasciate gratuitamente dall'Autorità doganale, salvo le spese per analisi chimiche, perizie sulla merce, restituzione di campioni presentati a corredo della domanda o eventuali traduzioni di documentazione allegata alla domanda di IVO richieste dall'istante.

Quali i vantaggi delle IVO?

La decisione IVO offre numerosi vantaggi agli operatori economici, facilitando il processo di sdoganamento e garantendo certezza sull'origine della merce. Essendo vincolante sia per il titolare che per le autorità doganali, questo strumento apporta significativi benefici economici e procedurali.

I vantaggi principali includono:

  • certezza del diritto: gli operatori economici possono essere sicuri della determinazione dell'origine della merce, riducendo il rischio di errori e sanzioni;
  • semplificazione delle operazioni doganali: le autorità doganali trovano più agevole il processo di sdoganamento, grazie alla chiarezza fornita dalla IVO;
  • uniformità normativa: contribuisce all'interpretazione uniforme delle norme sull'origine all'interno dell'Unione Europea;
  • riconoscimento dell'origine preferenziale o non preferenziale: la IVO è basata su uno studio approfondito delle norme unionali e delle tecniche di lavorazione o trasformazione della merce, garantendo un'accurata determinazione dell'origine.

Chi può richiedere la IVO e come si ottiene

Possono richiedere una IVO sia i soggetti stabiliti nel territorio doganale dell'UE sia quelli al di fuori di esso. Nel caso di operatori economici non stabiliti nell'Unione Europea, è necessario registrarsi per ottenere il codice EORI, come previsto dal CDU e dal Regolamento Delegato 2015/2446.

In alternativa, il richiedente può nominare un rappresentante doganale stabilito nell'Unione, che può operare in rappresentanza diretta (in nome e per conto del richiedente) o indiretta (in nome proprio ma per conto del richiedente).

NOTA BENE: Non possono essere presentate più istanze per merci classificate nella stessa voce tariffaria e ottenute attraverso lo stesso processo di produzione. Le IVO devono essere utilizzate per le operazioni per cui sono state rilasciate.

Le istanze possono essere presentate una sola volta e devono riferirsi a un uso previsto della decisione o a una procedura doganale specifica.

Le IVO devono essere rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell'istanza, o dal momento in cui l'autorità doganale dispone di tutti gli elementi necessari per la decisione; questo termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.

È fondamentale che la società richiedente curi attentamente la fase preliminare alla presentazione dell’istanza, fornendo informazioni e documenti dettagliati per un corretto inquadramento tecnico e giuridico della decisione richiesta.

Presentazione dell’istanza, novità dalle Dogane

Con la circolare n. 18/2024, come detto, vengono introdotte alcune modifiche all’iter di trattazione delle istanze, che intervengono nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e di rilascio della decisione.

In primo luogo, è stato coinvolto nel processo l’Ufficio doganale competente, che potrà fornire informazioni rilevanti su eventuali controlli o accertamenti precedenti sull'origine del prodotto, nonché su contenziosi o altri elementi ostativi.

Le IVO, infatti, possono essere richieste all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o dove le informazioni devono essere utilizzate. Anche gli operatori economici fuori dall'UE possono richiedere una IVO all'autorità doganale dello Stato membro in cui hanno ottenuto il codice EORI.

Inoltre, è stata semplificata la modalità di presentazione ed è stato previsto un nuovo formulario di richiesta.

ATTENZIONE: A partire dal 1° ottobre 2024, le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio origine e valore della Direzione dogane, utilizzando il nuovo modulo allegato alla circolare, da trasmettere in modalità elettronica.

La domanda, firmata digitalmente, sarà trasmessa via email a dir.dogane.origine@adm.gov.it, insieme ad un documento di identità valido. In alternativa, previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza può essere inviata tramite PEC a dir.dogane@pec.adm.gov.it.

La richiesta deve includere una copia fotostatica di un documento di identità valido e deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta. È preferibile che la documentazione sia in italiano; altrimenti, l’amministrazione doganale può richiedere una traduzione, i cui costi saranno a carico del richiedente. Se non si fornisce la traduzione, la domanda può essere rigettata.

Il modulo deve essere utilizzato anche per la richiesta di rinnovo di una IVO scaduta e compilato secondo le istruzioni dettagliate fornite nell'ultimo riquadro del modulo stesso.

Termini per la conclusione del procedimento

La decisione relativa all'IVO deve essere adottata e notificata al richiedente il più presto possibile e, comunque, entro 120 giorni dall'accettazione della richiesta, secondo quanto disposto dal Codice Doganale dell'Unione (CDU).

NOTA BENE: Per i soggetti AEO (Operatore Economico Autorizzato), grazie alle specifiche caratteristiche che regolano il rilascio dello status e alla necessità di ampliare i benefici derivanti dalla compliance doganale e fiscale, l'Agenzia delle Dogane si impegna a concludere l'istruttoria e a rilasciare la relativa IVO entro 60 giorni dall'accettazione dell'istanza.

Questo cambiamento riconosce e rafforza i vantaggi competitivi per gli operatori economici autorizzati.

Se l'Ufficio non riesce a rispettare questi termini, deve informare il richiedente prima della scadenza, spiegando le motivazioni e indicando il periodo aggiuntivo necessario, che non può superare i 30 giorni.

Rilascio e validità dell’IVO

Una volta rilasciata dall'Ufficio Origine e Valore, l'IVO verrà trasmessa all'Ufficio delle Dogane dove è stata presentata l'istanza, che poi la notificherà alla ditta richiedente. Il termine legale per eventuali impugnazioni della decisione inizierà a decorrere dalla data di notifica, e il ricorso può essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

ATTENZIONE: L'Informazione Vincolante in materia di Origine ha una validità di tre anni e vincola tutte le autorità doganali dell’Unione Europea, non solo quella che l’ha emessa.

Tutte le IVO valide devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C627 con l'identificativo numero IVO) poiché, come detto, sono vincolanti sia per l’operatore economico che per l’autorità doganale.

NOTA BENE: Le decisioni possono, in qualunque momento, essere revocate dall’autorità doganale che le ha emesse se non sono conformi alle norme in vigore o se non risultano più soddisfatte una o più condizioni previste per la loro adozione.

La revoca di una decisione IVO non può essere richiesta dal destinatario della decisione.

Efficacia delle nuove disposizioni

A partire dal 1° ottobre 2024, la procedura di rilascio delle IVO sarà regolamentata dalle nuove disposizioni. Le Direzioni Territoriali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione di queste disposizioni e di segnalare eventuali criticità.

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