Rilancio aree di crisi industriale, chiusura sportelli domande di agevolazioni
Pubblicato il 15 novembre 2019
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Prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico la chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti i programmi d’investimento nei comuni rientranti nelle aree di “Rilancio di crisi industriale”.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della Legge 15 maggio 1989, n. 181, con decreto direttoriale 14 novembre 2019, il Ministero ha disposto la chiusura degli sportelli attivi a partire dalle ore 12.00 dello stesso giorno.
Nell’articolo unico del provvedimento si sancisce, infatti, a partire dal 14 novembre, la chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione (di cui alla Legge n. 181/1989) riguardanti programmi d’investimento localizzati nei seguenti territori:
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comuni della regione Friuli Venezia Giulia, riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, di cui alla Circolare 22 novembre 2018, n. 355104;
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comuni dell’area di crisi complessa di Livorno, di cui alla Circolare 5 giugno 2018 n. 222539;
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comuni dell’area di crisi industriale non complessa della provincia di Massa Carrara, di cui alla Circolare 9 gennaio 2019, n. 6680;
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comuni del cratere sismico aquilano individuati dal “Programma Restart Abruzzo” di cui alla Circolare 24 ottobre 2017 n. 148778.
Si ricorda che sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili.
La misura finanzia le iniziative che:
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prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro;
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comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
- edotto.com – Edicola del 14 ottobre 2019 - Aree di crisi industriale, dal MiSE la riforma delle agevolazioni – Moscioni
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