Aree di crisi industriale, dal MiSE la riforma delle agevolazioni
Pubblicato il 14 ottobre 2019
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Pubblicata la riforma della legge per le aree di crisi industriale complessa. Il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto 30 agosto 2019, ha modificato la legge n. 181 del 1989, finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
Il recente intervento ministeriale dà attuazione a quanto previsto nel Decreto Crescita, al fine di semplificare le procedure con le quali le imprese potranno richiedere e ottenere le agevolazioni previste per gli interventi di riconversione e riqualificazione.
L’obiettivo è quello di rendere lo strumento più agevole e accessibile alle PMI e alle reti d’imprese, nonché più funzionale a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale nei territori interessati.
Il Dm 30 agosto 2019, dunque, proprio per promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle suddette aree.
Aree di crisi industriale, soggetti beneficiari
In primo luogo, il MiSE ha ampliato la platea delle imprese potenzialmente beneficiare, anche attraverso un abbassamento della soglia minima di investimento e procedure semplificate per l’accesso alle agevolazioni delle piccole imprese.
Possono accedere alle agevolazioni, infatti, oltre che le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso di specifici requisiti, anche le reti d’impresa, purché siano composte da un numero di aziende compreso tra 3 e 6.
Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
Ciascuna impresa può partecipare solo ad un contratto di rete richiedente l’agevolazione. Inoltre, la presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma.
Aree di crisi industriale, programmi ammissibili
I macrosettori interessati dalle agevolazioni sono cinque: industria mineraria, attività manifatturiere, produzione di energia, servizi, turismo.
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione e i progetti per la formazione del personale.
Le spese ammissibili non devono essere inferiori a 1,5 milioni e devono riguardare: suolo aziendale, opere murarie, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, immobilizzazioni immateriali, beni materiali e immateriali funzionali al progetto Impresa 4.0.
Solo per le Pmi sono ammissibili anche le spese di consulenza.
I progetti devono comportare un incremento degli addetti dell’unità produttiva all’interno delle aree di crisi in generale, anche se è prevista "priorità all’attuazione" per la categoria delle “aree di crisi complessa”.
Tipologia di agevolazione
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
ll finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.
Il contributo in conto impianti è determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.
- edotto.com – Edicola del 18 aprile 2019 - MiSE riconosce Torino area di crisi industriale complessa – Pichirallo
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