Rigetto messa alla prova Appellabile con primo grado

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Rigetto messa alla prova Appellabile con primo grado

L’ordinanza di rigetto di richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464 quater comma 7 c.p.p., nel prevedere il ricorso per Cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016 – dissipando in tal modo un contrasto giurisprudenziale -  nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato per spaccio e detenzione di droga, avverso l’ordinanza di rigetto, da parte del Tribunale, della sua istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. 

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