Riforma penale pubblicata in Gazzetta
Pubblicato il 05 luglio 2017
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, contenente disposizioni che modificano il Codice penale, il Codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.
Le relative norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione (3 agosto 2017).
Questo, salvo alcune disposizioni, per le quali il legislatore prevede espressamente l’acquisto dell’efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della Legge, e che introducono modifiche alle norme di attuazione del C.p.p. in tema di dibattimento a distanza - fatta eccezione per le disposizioni relative alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del Codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al DPR n. 309/1990 e successive modificazioni - sulla partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza, sulla partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato e, con riferimento all’articolo 7 del Codice delle leggi antimafia, sull’esame a distanza dei testi.
Norme vigenti dal 3 agosto
A partire dai primi giorni del prossimo mese, pertanto, risulteranno pienamente vigenti le misure su:
- estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione;
- inasprimenti delle sanzioni penali nelle fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da 6 a 12 anni), furto in abitazione e furto con strappo (punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 e, nei casi aggravati, con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000), rapina (punita con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 e, nei casi aggravati, con la reclusione da cinque a venti anni e la multa da euro 1.290 a euro 3.098), estorsione (la cui fattispecie aggravata verrà punita con la reclusione da sette a venti anni);
- nuovi termini di sospensione della prescrizione, e, in particolare, la previsione della sospensione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di condanna;
- riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito, impugnazioni.
Il testo della Legge n. 103/2017 era stato definitivamente approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 14 giugno.
- eDotto.com – Punto & Lex 15 giugno 2017 - Riforma del processo penale. E’ legge – Pergolari
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