Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

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Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

Con la circolare 9/E del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le numerose novità previste dal DLgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti). Tra queste, un ruolo di primo piano assumono le semplificazioni relative ai versamenti tributari introdotte dal Decreto attuativo della Riforma fiscale.

Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo

L’articolo 8 del decreto Adempimenti ha apportato alcune importanti modifiche  – per i  soggetti titolari e non titolari di partita Iva ed i soggetti titolari di una posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – sulle modalità ed i temini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di  saldo e acconto delle imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

In forza dell’articolo 20 del D.lgs. n. 241/1997, infatti, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo per le rate successive alla prima – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».

Pertanto, a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, la novella normativa prevede:

  • il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro cui perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
  • l’individuazione di un’unica data di scadenza – corrispondente al 16 di ogni mese – entro cui effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In tal modo, tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il “comportamento concludente” in sede di versamento. A tal fine, rileva la compilazione, all’interno dell’F24, degli appositi campi concernenti la rateazione, nei quali occorre indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.

Con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate precisa che il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il 16 del mese di dicembre;

2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);

3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste;

4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

ESEMPIO: Per una persona fisica, non soggetta ad ISA, che intende rateizzare il saldo Irpef 2023 risultante dal modello Redditi 2024, ipotizzando che intenda ripartire l'onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), il calendario dei versamenti è così individuato.

Rata

Termine

1

1.7.2024

2

16.7.2024

3

20.8.2024

4

16.9.2024

5

16.10.2024

6

18.11.2024

7

16.12.2024

Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 1/2024 semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi Iva e dei sostituti d’imposta prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti qualora siano di importo “poco significativo”. Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:

  • alla liquidazione periodica dell’Iva;
  • alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Pertanto, per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, è stato previsto l’innalzamento a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta che deve essere versato.  Qualora l’importo dell’Iva periodica non superi 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà incrementato in maniera corrispondente. La novella normativa prevede, inoltre, che il versamento dell’Iva, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’Iva, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.

NOTA BENE: Le citate modifiche «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024». Con il provvedimento n. 125654/E/2024 sono state, poi, modificate le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE).

Esempio n. 1 -  Un soggetto passivo Iva “mensile”, dalla cui liquidazione Iva dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro. Tale soggetto, per effetto delle novità, potrà versare l’importo dell’Iva periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’Iva dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

Esempio n. 2 - Un soggetto passivo IVA “trimestrale” dalla cui liquidazione IVA del primo trimestre 2024 risulti un’imposta dovuta pari a 95 euro. Tale importo potrà non essere versato entro il 16 maggio 2024 e dovrà essere versato, congiuntamente all’IVA a debito del trimestre successivo, entro il 20 agosto 2024,  qualora la somma complessiva degli importi dovuti del primo e secondo trimestre  superi 100 euro.

Analoga previsione è stata  introdotta per i sostituti d’imposta che operano le ritenute:

  • per i compensi di lavoro autonomo e altri compensi da questi corrisposti;
  • per le provvigioni dagli stessi corrisposte, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’ affari.

Anche per i compensi e le provvigioni erogati a partire da gennaio 2024, viene previsto che l’ammontare delle ritenute operate dal sostituto d’imposta, qualora d’importo non superiore a 100 euro, possa essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera detto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l’importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro. Tale disposizione trova un’eccezione: il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, infatti, effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.

Il novellato slittamento dei versamenti al 16 dicembre, se di importo complessivo non superiore a 100 euro, può riguardare, pertanto, solo le ritenute operate dai sostituti d’imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre dello stesso anno; le predette ritenute dovranno, quindi, essere versate entro il 16 dicembre insieme alle ritenute operate sui compensi corrisposti nel mese di novembre.

Esempio n. 3 - Un imprenditore nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 eroga compensi a soggetti esercenti arti e professioni. Le ritenute operate sui compensi erogati a marzo, aprile e maggio sono pari, rispettivamente, a 35 euro, 90 euro e 130 euro. L’imprenditore può versare l’importo delle ritenute operate sui compensi di marzo – in quanto inferiore a 100 euro – congiuntamente a quelle operate sui compensi di aprile, entro il 16 maggio 2024. Le ritenute operate sui compensi di maggio saranno versate entro il 17.06.2024, in quanto di importo superiore a 100 euro.

Modifica scadenze versamenti ritenute condomini

In base all'articolo 25-ter, comma 1 del DPR n. 600/1973 i condomini, in qualità di sostituti d'imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere /servizi, effettuate nell'esercizio di impresa. 

Il comma 2-bis dell'articolo 25-ter prevede che le ritenute operate dal condominio, sui predetti corrispettivi, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l'importo di  500 euro.

Modificando le disposizioni di cui all’articolo 25-ter, comma 2-bis del DPR 600/73, il legislatore è intervenuto sulle scadenze di versamento relative:

  • alle ritenute operate dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta;
  • sui corrispettivi erogati agli appaltatori per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Così, al fine di armonizzare le scadenze previste, viene stabilito che i versamenti relativi a tali ritenute, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro, siano effettuati dal condominio entro il 16 giugno (invece del 30 giugno) ed entro il 16 dicembre (invece del previgente 20 dicembre) di ogni anno.

NOTA BENE: Tali scadenze trovano un’eccezione nel novellato ultimo periodo del comma 2-bis, secondo cui il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 del mese successivo.

Addebito dell’I24 scadenze future e pagamento delle somme F24 mediante PagoPA

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti introducono alcune disposizioni sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme, dirette a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari autorizzati attraverso:

  • l’addebito in conto di somme dovute per scadenze future (articolo 17);
  • il pagamento, mediante PagoPA, delle somme dovute con modello F24 (articolo 18).
In dettaglio, viene disciplinata la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione si applica ai versamenti da effettuare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, che sono "ricorrenti, rateizzati e predeterminati".

Rientrano nella fattispecie i pagamenti rateali relativi ai versamenti da effettuare:

  • a titolo di acconto e di saldo delle imposte e dei contributi INPS risultanti dalle dichiarazioni;
  • in esito alle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata.

La disposizione consente al contribuente/intermediario di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo – previa autorizzazione all’addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia – di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future.

ATTENZIONE: Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell’immissione della delega sia alla data di addebito.

Per effetto di tale autorizzazione l’Agenzia procede, alle singole scadenze, all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento.

Resta inteso che, con tale modalità di versamento, non è consentito l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta che, alla data futura prestabilita di versamento, non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza. I criteri e le modalità applicative della misura saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

In tale contesto si inserisce anche il successivo articolo 18 del decreto Adempimenti con il quale è stabilito che, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

Comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili

L’articolo 4 del decreto cd. ”Adempimenti” integra l’articolo 35 del DPR 633/1972 – avente a oggetto le disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività – con particolare riferimento alla dichiarazione circa il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dalla legge. In particolare, qualora si registrino variazioni in merito al luogo di conservazione o al soggetto cui sono affidati i predetti registri e documenti (c.d. “depositario”), il contribuente soggetto passivo Iva deve comunicare tali variazioni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente entro trenta giorni, utilizzando l’apposito modello.

La norma integra ora la fattispecie, prevedendo che anche il depositario – in caso di inerzia del contribuente – sia legittimato a comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico, evitando ad esempio che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato, e consentendo, altresì, a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

In tal modo, l’articolo 4 del decreto Adempimenti colma il vuoto procedurale previgente; la comunicazione da parte del depositario comporta per il contribuente:

  • la disponibilità della comunicazione nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia;
  • che, con decorrenza dalla data di invio della comunicazione, il luogo di conservazione delle scritture e registri contabili obbligatori si presume coincidere con il suo domicilio fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 198619/E del 17 aprile 2024, sono stati approvati il modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, unitamente alle istruzioni per la compilazione, e le relative modalità di trasmissione. La comunicazione è predisposta e trasmessa dal depositario esclusivamente mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il citato provvedimento prevede che, al termine della procedura, sia rilasciata un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario.

Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024 avvenga con cadenza semestrale. In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024 ha, inoltre, fissato i relativi termini di trasmissione.

Si rammenta che gli invii telematici al Sistema TS sono finalizzati alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, in quanto consentono di valorizzare l’importo delle spese sanitarie sostenute ai fini della detrazione dall’Irpef. Al riguardo, occorre ricordare che – in base a quanto previsto all’articolo 7, comma 166, del D.M. 19 ottobre 2020 – l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale.  La medesima disposizione, prima delle modifiche, aveva anche stabilito che l’invio fosse effettuato «entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024»

Per effetto della novella norma, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, assume “a regime” una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le scadenze di seguito riportate:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nel 1° semestre;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno per le spese sostenute nel 2° semestre dell’anno precedente.

Il decreto ministeriale 19 ottobre 2020, al novellato comma 2-ter dell’articolo 7, specifica che il «calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS ai sensi del presente articolo, è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it».

ATTENZIONE - Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023, per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, è venuto meno l’obbligo (che sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2024) di adempiere esclusivamente mediante il Sistema TS, rimanendone comunque ferma la facoltà.

Modello unico di delega per l’accesso ai servizi del fisco

L’articolo 21 del decreto Adempimenti interviene sulla procedura di conferimento delle deleghe agli intermediari, al fine di abilitare gli stessi alla fruizione dei servizi on line dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’accesso ai servizi telematici è attualmente consentito per mezzo dell’utilizzo di diversi modelli di delega (tra gli altri, modello DP1 per accedere ai servizi di AdER, delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ecc.). In attuazione del criterio direttivo di «semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando le modalità per il rilascio delle deleghe anche esclusive ai professionisti abilitati», il legislatore delegato:

  • uniforma la procedura di conferimento della delega; sarà possibile delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • prevede la necessità che il contribuente individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega; si persegue, in tal modo, l’obiettivo di garantire la piena consapevolezza del contribuente in merito alle scelte effettuate;
  • fissa un termine unico di scadenza – il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita – per l’utilizzo, da parte degli intermediari e nell’interesse del contribuente, dei servizi da quest’ultimo delegati, salvo revoca;
  • specifica che gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.
  • demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di attuazione delle previsioni  in materia di modello unico di delega.

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

Con l’articolo 23 del decreto Adempimenti, il legislatore ha rafforzato i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale. Tale obiettivo è stato perseguito per mezzo della messa a disposizione, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, di «servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate». L’acquisizione dei citati documenti è effettuata anche attraverso servizi di trasferimento massivo e in forma strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi. Con tali previsioni, il legislatore intende, implementare il cd. “cassetto fiscale”, agendo su due fronti:

  • da un lato, esponendo in modo graduale tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che riguardano il contribuente, nonché quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • dall’altro, consentendo di scaricare massivamente i dati disponibili nella propria area riservata.

Uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, indicherà le regole tecniche e amministrative per l'attuazione.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Con l’articolo 24 del decreto Adempimenti il legislatore ha semplificato, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Il comma 2 prevede, tuttavia, che tali soluzioni software «devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti».

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.

 Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni ex articolo 36ter;
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
  • delle lettere di compliance di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014.

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

  • il periodo dal 1° al 31 agosto;
  • il periodo dal 1° al 31 dicembre.

Pertanto, durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il successivo comma 2 prevede che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del D.L.193/2016 convertito. Conseguentemente, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:

  • dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 
  • dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36-ter del DPR  600/73;
  • derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della  sospensione a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa. La previsione normativa, infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.

 

Quadro Normativo

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